Statuto LocaTur
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Locatori Turistici Verona”, brevemente con l’acronimo “Locatur Veneto”.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede legale in Verona (Vr), via del Risorgimento n. 16.
Art. 3 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 4 – Oggetto e Scopo
L’ Associazione Locatori Turistici Verona è un’associazione senza fini di lucro a base democratica aperta all’adesione di chiunque abbia interesse, eserciti o presti la propria attività nell’ambito delle locazioni ad uso turistico di cui all’art. 53 del Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011), nonché al Codice Civile avente competenza su tutto il territorio dello Stato italiano.
L’associazione è costituita precipuamente come centro di aggregazione, conoscenza, incontro e confronto tra liberi professionisti, persone fisiche e soggetti interessati all’attività svolta dagli associati o esercenti l’attività di locazione turistica; in particolare l’associazione svolge attività di incontro di tipo culturale al fine di formare, aggiornare ed assistere gli iscritti in ordine alle problematiche normative, gestionali ed amministrative delle locazioni ad uso turistico.
L’associazione mira, altresì, alla tutela dei propri iscritti nel perseguimento dello scopo associativo, oggetto del presente Statuto.
Per la realizzazione del relativo scopo, l’associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altri enti, le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva: 1) istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all’attività degli associati; 2) realizzare iniziative formative e di aggiornamento professionale; 3) assumere e sostenere ogni iniziativa legislativa e regolamentare ritenuta utile all’attività svolta dagli associati; 4) promuovere studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curando anche la pubblicazione di testi e manuali; 5) creare collegamenti a reti telematiche, realizzare siti internet, creare reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità; 6) creare sinergie tra gli associati nello svolgimento della rispettiva attività, ferma la responsabilità dei singoli con riferimento agli incarichi ricevuti; 7) organizzare eventi/manifestazioni/serate nell’interesse degli associati o rivolte alla raccolta di fondi nel perseguimento degli scopi associativi; 8) sottoscrivere convenzioni o partnership con soggetto pubblici e privati per il perseguimento dello scopo comune; 9) sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari e gli Enti Pubblici di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all’attività svolta dagli associati.
L’Associazione non ha scopo di lucro né esercita attività commerciale ed è disciplinata su base democratica.
Art. 5 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Collegio dei Probiviri.
La nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri avviene ad iniziativa assembleare con elettorato attivo e passivo a favore di tutti gli associati, come disciplinato dallo Statuto.
La nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere avviene a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e quello finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere il bilancio annuale entro la fine del mese di Aprile dell’anno successivo all’Esercizio Sociale ed a convocare, secondo i modi e termini previsti dal presente Statuto, l’Assemblea Ordinaria. I bilanci devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il giorno 31(trentuno) del mese di Maggio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i dieci giorni precedenti l’Assemblea per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 7 – Categorie di associati
Gli associati si distinguono in:
– FONDATORI, indicati nell’atto costitutivo, costituenti il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione.
– ORDINARI, tutti coloro che, a seguito dell’approvazione della relativa nomina e versamento delle quote sociali annuali, hanno diritto di partecipare attivamente all’attività dell’associazione e deliberare in sede assembleare ad esclusione delle materie riservate ad altri organi.
Tutti i soci hanno pari diritto di voto in assemblea secondo il principio “una testa un voto” e sono obbligati al conferimento annuale della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale ed il termine di versamento della stessa sono stabiliti dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo; la quota o il contributo associativo – ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte – non è trasmissibile e rivalutabile.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
Le spese vive documentate che gli associati o altri membri dell’associazione avessero sostenuto nell’espletamento di specifici incarichi conferiti e sottoscritti dal Presidente come quelle anticipate col consenso del Presidente, verranno rimborsate entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
Art. 8 – Ammissione all’associazione
L’ammissione all’associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall’associazione nel corso della prima riunione di tale organo. Il diniego della domanda di ammissione può essere impugnata dinanzi al collegio dei Probiviri entro venti giorni dalla comunicazione, avvenuta a mezzo posta elettronica. La mancata impugnazione o il mancato accoglimento del relativo ricorso rende la decisione definitiva.
L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti e nel rispetto dei quorum deliberativi, le quote associative per ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo, nonché le agevolazioni connesse allo status di socio.
Il mancato versamento della quota sociale entro il termine di 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci, come il mancato rinnovo annuale – secondo il termine stabilito all’Assemblea dei Soci – costituiscono cause di perdita della qualità di socio.
La qualifica di Associato può venire meno anche per i seguenti motivi:
– Recesso: quando l’Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
– Morosità: quando l’Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
– Espulsione: deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette gravi violazioni alle finalità istituzionali dell’Associazione, per gravi e manifeste inadempienze civili o per condanne penali. I Soci “Espulsi” possono fare ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni mediante istanza scritta;
– Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto.
Art. 9 – L’Assemblea dei soci – diritti e doveri
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci in sede ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno, mediante avviso scritto da inviare con posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e affissione del medesimo nei locali della Sede, almeno 20 giorni prima.
Parimenti deve essere garantita la pubblicità a tutti i soci con idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea degli associati le seguenti deliberazioni.
ASSEMBLEA ORDINARIA
– l’elezione del Consiglio Direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
– la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
– l’approvazione del programma annuale delle attività:
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
– approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei soci secondo quanto previsto per la prima e seconda adunanza e con decisione deliberata a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti;
– scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, come stabilita all’art. 20, con la presenza dei soci secondo quanto previsto per la prima e seconda adunanza e col voto favorevole di tre quarti (3/4) dei presenti;
– altre eventuali delibere non previste dallo Statuto di cui vi sia urgenza.
Le deliberazioni relative all’elezione del Presidente sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
A sensi dell’art. 148 TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche) viene dichiarata l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione; l’associazione può, in caso di particolare necessità e previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Art. 10 – Quorum decisionali dell’Assemblea
L’Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, è regolarmente costituita laddove il Presidente attesti la regolare presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In mancanza del quorum costitutivo l’assemblea è rinviata di diritto il giorno successivo e delibera a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, ad eccezione di quelle per cui è prevista una diversa maggioranza.
Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati (50%+1%. ) presenti in assemblea di prima o seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente laddove, previa consultazione del Consiglio Direttivo, ve ne sia necessità o laddove ne facciano richiesta almeno 35 associati secondo uno specifico ordine del giorno; le relative deliberazioni devono essere approvate secondo le medesime maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Art. 11 – Il Presidente dell’Assemblea
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e presso qualunque ente/organismo pubblico e privato; convoca le Assemblee e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni.
Nell’esercizio delle sue funzioni verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni e da esecuzione alle delibere, firma il verbale delle adunanze; viene eletto ad opera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) con mandato di tre anni, che presiede e di cui coordina l’attività.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 12 – Il VicePresidente
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito per il Presidente di cui è chiamato a farne le funzioni con pieni poteri in caso di suo impedimento temporaneo o permanente; dura in carica tre anni.
Art. 13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea dei soci, è composto da almeno cinque membri che durano in carica tre anni dalla loro elezione.
Il primo nucleo del consiglio direttivo è composto dai soci fondatori dell’associazione.
Il Consiglio provvede a realizzare gli scopi associativi e dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei soci, alla nomina del Presidente e del Tesoriere, nonché a predisporre l’ordine del giorno da sottoporre all’assemblea degli associati unitamente al relativo contenuto. Le relative votazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei propri membri.
Il Consiglio Direttivo si occupa della conservazione e corretta tenuta dei documenti dell’associazione, dei verbali d’assemblea e della lista soci ad eccezione di quelli di competenza di altri organi.
Il Consiglio Direttivo presiede, a mezzo di un portavoce, a tutte le delibere dell’Assemblea e redige regolamenti ad uso interno.
Al fine di poter coordinare al meglio l’attività nelle varie province è facoltà del Consiglio Direttivo nominare uno o più associati alla carica di “delegato provinciale” con la sola funzione di poter organizzare le attività locali di riferimento nel piano rispetto dell’oggetto sociale.
Art. 14 – Verbalizzazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
Le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e da un associato facente funzione di Segretario.
Art. 15 – il Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto. Dura in carica tre anni.
Il relativo incarico comporta la gestione diretta dei fondi dell’associazione a qualunque titolo vengano conferiti, la rendicontazione annuale del bilancio dell’associazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo e la tenuta dei fogli cassa, del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio, oltre che la rappresentanza legale ed amministrativa dell’ente ai soli fini di gestione dei conti correnti che venissero aperti dal Presidente.
Art. 16 il Collegio dei Probiviri
Il regolare adempimento dei principi, dei regolamenti interni e della normativa vigente di Associazione Locatori Turistici Verona viene assicurato dal Collegio dei Probiviri il quale esercita le sue funzioni nel numero di tre componenti; questi sono chiamati a pronunciarsi su interrogazione di almeno quindici iscritti su ogni problematica interpretativa dello Statuto o di eventuali regolamenti interni e sono chiamati ad esprimere il loro giudizio sul ricorso avverso il diniego di iscrizione.
La carica di Probiviri è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altra associazione; delibera a maggioranza dei propri componenti
Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
L’elezione del primo Consiglio dei Probiviri avverrà ad opera della prima assemblea dei soci riunita, nel frattempo le relative funzioni verranno assolte, ad interim, dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Fondi e quote
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai fondi provenienti dalla raccolta delle quote associative, nonché dalle donazioni effettuate da soci/terzi ed enti pubblici e privati.
E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 18 – Procedimenti e sanzioni disciplinari
L’associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell’attività dell’associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi appartenenti: – richiamo scritto; – censura; – sospensione dall’associazione; – revoca dalle cariche associative; – espulsione.
L’adozione dei relativi provvedimenti, da motivare, non da diritto alla restituzione della quota
Art. 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione è devoluto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Art. 20 – Libri sociali
Sono custoditi presso la sede dell’associazione le seguenti scritture:
– il libro dei soci, in cui siano registrati tutti gli iscritti, con l’annotazione di tutte le vicende relative alla partecipazione alla vita dell’associazione
– il libro dei verbali delle assemblee, in cui siano analiticamente riportate tutte le vicende dell’ente, rilevanti per la valutazione, da parte di tutti gli associati, della corretta e trasparente gestione dell’attività;
– il libro dei verbali del consiglio direttivo per l’annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’associazione e di eventuali regolamenti interni ;
– il registro per il rendiconto economico e finanziario;
Art. 21 – Divieto di distribuzione utili
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Art. 22 – Norme di Rinvio
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme tributarie e quelle contenute nei regolamenti in materia e in quelli eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo.
Verona, 02 gennaio 2020
Statuto successivamente modificato a seguito assemblea in Verona, 28 febbraio 2023