MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SUL TURISMO
La regione Veneto ha pubblicato, nel BUR n. 84 del 21/06/2024, le modifiche alle leggi regionali n. 11 del 14/06/2013, n. 23 del 19/06/2019 e n. 28 del 10/08/2012 per adeguarsi alla nuova normativa nazionale introdotta dall’articolo 13 ter del DL 18/10/2023 n. 145, convertito in legge n. 191 del 15/12/2023, che disciplina il Codice Identificativo Nazionale e gli obblighi in tema di sicurezza per le locazioni inferiori ai 30 giorni.
L’aggiornamento della normativa regionale è stato fatto per adeguarsi alla sopracitata legge, in particolare per il codice identificativo nazionale, che ha prevalenza rispetto al codice regionale.
Vengono abrogati gli obblighi espositivi locali e sui portali telematici con le relative sanzioni, resta quanto indicato dall’articolo 13 ter, cioè obbligo di esposizione all’esterno dell’edificio, salvo vincoli urbanistici e paesaggistici, e sugli annunci pubblicati online; se fossero rimaste le sanzioni regionali si sarebbe creato uno svantaggio per gli operatori del Veneto, valgono quindi quelle nazionali, di importo più basso.
L’articolo 13 ter non ha disciplinato le modalità di esposizione del CIN e quindi restano valide quelle attuali indicate dalla regione Veneto
Viene rinviato ad un regolamento regionale la disciplina attuativa dell’articolo 27bis della legge regionale n.11, compreso le modalità di rilascio del CIR per ottenere il CIN e della sua esposizione. Lo stesso regolamento disciplinerà anche gli agriturismi e gli agricampeggi.
La vigilanza sulle attività ricettive resta di competenza dei Comuni.