13 GIUGNO 2024: PARTE IL CIN ANCHE IN VENETO

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Per accedere alla banca dati ecco il link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it

Gli obblighi, le sanzioni e le altre diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

PUBBLICATO IL DECRETO PER INTEROPERABILITA’ BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE

In allegato il Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 (prot. 16726/24) recante “Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche”. Si precisa che le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del decreto.

ACCONTO SI’ O NO?

Tutti i casi in cui è possibile ridurre o azzerare gli acconti

Dopo la lunga vicenda giudiziaria e la transazione siglata con l’Agenzia delle Entrate, Airbnb applica dal 2024 la ritenuta al 21% sui redditi da locazione breve erogati in Italia ai proprietari. Altri portali OTA internazionali hanno avviato le ritenute fiscali nel corso del 2024, mentre i property manager residenti tassano alla fonte i compensi agli host da anni (l’obbligo di trattenuta c’è dal 1/6/2017). Quando manca ancora più di un mese al tax day del 1° Luglio, analizziamo gli effetti della ritenuta sugli acconti di imposta 2024.

OCCHIO AGLI AUTOMATISMI

Nei software dichiarativi fiscali (sia 730 che modello Redditi PF), il calcolo degli acconti avviene in modo automatico, e gli acconti sono tendenzialmente pari al 100% del saldo.
Questo metodo penalizza ovviamente i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta, e richiede un intervento mirato nella dichiarazione dei redditi.
Come vedremo, in presenza di ritenute 2024 del portale (Airbnb) o del property manager, è possibile ridurre o azzerare gli acconti.

CHI HA DIRITTO A “TAGLIARE” GLI ACCONTI

AZZERAMENTO

Per poter azzerare del tutto gli acconti 2024 (cedolare secca o Irpef) sono necessari questi elementi:

  1. Subire ritenute dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024 da un portale OTA o da un property manager o altro intermediario sull’intero reddito da locazione breve;
  2. Non avere nel 2024 prenotazioni dirette o altri portali senza ritenuta.

ESEMPIO 1:
Alloggio ad uso turistico al primo anno di attività nel 2023
, senza property manager e pubblicata solo su Airbnb senza prenotazioni dirette.
Reddito 2023 = 30.000 euro
Ritenuta Airbnb nel 2024: attiva da Gennaio
Saldo cedolare secca 2023 = 6.300 euro
Acconti 2024 automatici = (6.300 euro) azzerati (coperti da ritenute Airbnb 2024)
Azzeramento acconti 2024 ammesso perché tassazione 2024 coperta da ritenute Airbnb.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 6.300 euro.

ESEMPIO 2:
Alloggio ad uso turistico con property manager nel 2023 e 2024
, senza prenotazioni dirette.
Reddito Imponibile 2023 = 40.000 euro
Ritenuta property manager: attiva nel 2023 e nel 2024 e pari a 8.400 euro
Certificazione CU 2024 redditi 2023: disponibile
Saldo cedolare secca 2023 = zero (coperto da ritenute PM 2023)
Acconti 2024 = zero (coperti da ritenute PM 2024)
Azzeramento acconti 2024 ammesso perché tassazione 2024 coperta da ritenute Property Manager.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 8.400 euro

RIDUZIONE

Anche nel caso di più case, prenotazioni dirette, senza ritenute o con ritenute parziali, è comunque possibile ridurre parzialmente gli acconti (cedolare secca o Irpef), calcolando esattamente il reddito 2024 (in modo approssimativo a Giugno e in modo più completo a Novembre), versando come acconti l’imposta calcolata sui redditi 2024.

ESEMPIO 3:
2 Alloggi ad uso turistico dello stesso proprietario, senza property manager, pubblicati uno su Booking (+ prenotazioni dirette) e l’altro su Airbnb.
Reddito 2023 e 2024 prima casa (Booking + prenotazioni dirette) = 50.000 euro
Saldo cedolare secca 2023 al 21% prima casa = 10.500 euro
Acconti 2024 al 21% = 10.500 euro
Reddito 2023 e 2024 seconda casa su Airbnb = 20.000 euro
Ritenuta Airbnb nel 2024: attiva da Gennaio
Saldo cedolare secca 2023 al 21% seconda casa = 4.200 euro
Acconti 2024 sulla casa su Airbnb: zero (coperti da ritenute Airbnb 2024)
Reddito totale 2023 = 70.000 euro
Saldo cedolare secca totale 2023 = 14.700 euro
Acconti cedolare secca totali 2024 = 10.500 euro
Riduzione acconti 2024 ammessa perché tassazione calcolata esattamente su redditi 2024 e parzialmente coperta da ritenute Airbnb.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 4.200 euro

RATEIZZAZIONE DEGLI ACCONTI

Nel caso l’acconto sia proprio dovuto, è possibile ridurne l’impatto finanziario, rateizzando il pagamento del primo acconto, che può essere rateizzato fino a 7 rate.
Il secondo acconto non può essere rateizzato: con il modello Redditi PF 2024 si paga in unica soluzione il 2 Dicembre, mentre nel 730 il secondo acconto viene trattenuto con la mensilità di novembre di stipendio o pensione.
La tabella che segue si riferisce alle rate per tutti i tributi e contributi da Dichiarazione Redditi PF, tranne che per il secondo acconto. Per il 730 la rateizzazione segue i mesi, da Luglio a Novembre (es.: con due rate pagamento a Luglio e Agosto, con tre rate pagamento a Luglio, Agosto e Settembre…).

CAMBIO DI REGIME FISCALE

In alcuni casi, quando viene modificato il regime fiscale da un soggetto, per esempio da ordinario a forfettario e viceversa, è possibile non versare gli acconti.

SANZIONI

Se viene adoperato il metodo previsionale per gli acconti, le riduzioni o azzeramenti non vanno fatti in modo arbitrario, ma coerente con gli effettivi redditi prodotti. Eventuali differenze in difetto emergeranno nella dichiarazione 2025 dei redditi 2024 e verranno sanzionate.

COME RIDURRE E AZZERARE

Per il modello Redditi PF 2024, la riduzione o omissione degli acconti va effettuata direttamente nel modello F24 al momento del versamento.
Per il modello 730 2024, il non versamento degli acconti o l’inserimento di un minore importo per gli acconti vanno indicati nel Quadro F, Sezione V, rigo F6 (v. immagine)

UN “TAGLIO” CHIRURGICO

Mentre arriva la notizia dei 3 milioni di modelli 730 precompilati errati, vi ricordiamo che tutte le azioni descritte in questo articolo vanno valutate ed effettuate con l’assistenza del proprio commercialista, per prevenire errori, sanzioni e accertamenti.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy tratto da https://www.extralberghiero.it/come-avere-il-taglio-degli-acconti-per-gli-se-sei-un-host-con-ritenuta-airbnb/7436/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ljrxepXf7honf8S82gOhtl-3LG9VFHcdLuSsTyqj_CSThWZMhbppY1qE_aem_ATIBBhQNXbLQG5RWIK1YTiBuZlNPZPddBnkwFK-AJzBRosQ9IiSg20NGeW6hUkFza16u7VRcnt5vTvHH2Drm1W_L

LE PROSSIME SCADENZE FISCALI

Un unico giorno per Dichiarazione imposta di soggiorno, CLB e versamento saldo e primo acconto

Si avvicina il Tax Day, ovvero la scadenza annuale del versamento delle imposte, praticamente per tutti: persone fisiche, partite Iva, società e, ove dovute, anche per gli enti non commerciali. Quest’anno il tax day sarà il 1° Luglio, perchè il 30/6 cade di domenica.
Ma oltre che per i versamenti d’imposta, il 1° Luglio è una data importante per altri adempimenti del settore turistico, che riguardano anche host e property manager: il calendario fiscale, che troverete a fine articolo, sarà molto fitto fino a Novembre.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La dichiarazione annuale va presentata sull’applicazione web rilasciata l’anno scorso nell’area servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, selezionando fra i servizi “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
La piattaforma consente da alcune ore di presentare anche le dichiarazioni relative al 2023, mentre è ancora attiva per le dichiarazioni tardive e rettificative per il 2020, 2021 e 2022.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale imposta di soggiorno si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
Attenzione: per imposta di soggiorno si intende quella totale movimentata, non solo quella riscossa, che attualmente è minimale, visti gli accordi di Airbnb con numerosi comuni fra i circa mille che applicano questa imposta.
Si raccomanda quindi di non rischiare le maxisanzioni.

Dal 2022, la nuova dichiarazione annuale è obbligatoria anche per le locazioni turistiche.
Quest’anno non ci sono esoneri dalla dichiarazione: lo chiariscono in modo lapidario le FAQ nn. 8 e 9, che distinguono il 2020-2021 (periodo di introduzione del nuovo formato e quindi di tolleranza) dall’anno 2022 e successivi: “al di fuori di tale caso (e quindi dal 2022), è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno“. (per dettagli e documento FAQ completo, v. nostro articolo precedente)
Addirittura, la dichiarazione deve essere comunque presentata anche in assenza di presenze nell’anno 2022, al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo (FAQ n. 27).

LO SPETTRO DEL MODELLO 21

Una recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia ha riaffermato i principi alla base dell’invio del precedente modello annuale da inviare ai comuni, il Modello 21. Molti comuni non hanno mai smesso di chiedere la compilazione di questo modello e altri hanno ricominciato a chiederlo.

MODELLO CLB

La CLB (comunicazione locazioni brevi) è un adempimento fiscale degli intermediari (property manager, agenti immobiliari, siti, portali) introdotto già dall’anno d’imposta 2017, alternativo alla certificazione CU. La CLB va presentata entro il 30 Giugno (quest’anno 1° Luglio) dall’intermediario quando non gestisce i pagamenti e contiene in sostanza le stesse informazioni della certificazione CU. Molti intermediari che decidono di non gestire pagamenti per semplificare, dimenticano questo adempimento, rischiando così sanzioni e accertamenti su di sé e sui proprietari gestiti. 

CALENDARIO SCADENZE

La scadenza di presentazione del modello Redditi PF è stata modificata per il 2024 al 15 Ottobre

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy, tratto da https://www.extralberghiero.it/1-luglio-si-avvicinano-le-scadenze-fiscali-per-lextralberghiero/7403/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ZWhEqFG8Fz_fZnJME1snjBslafzE6G5c3weqKaVFm9RMo1TC5MpW-nJo_aem_AYSkJ01x1qgAnhrwPVe0E8tlbC0Yj-58_sWmexO-nJ-ASFTTioJeSZDKnYaPtVSNASD-fXGJWCXiHRLbFDR4AjIK

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Analisi e Studi

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NULLA LA DELIBERA PER MAGGIORAZIONE SPESE CONDOMINIALI

La Cassazione, con ordinanza n. 20888 del 18 luglio 2023, ha chiarito che è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con cui si stabilisce un incremento forfettizzato della quota di contribuzione, alle spese di gestione di un ascensore, per una unità immobiliare adibita ad ufficio.

Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha stabilito un interessante principio.

Nel senso che la ripartizione delle spese di gestione dell’impianto di ascensore deve avvenire sulla base del criterio legale previsto dall’art. 1124 del c.c.

Pertanto non può farsi applicazione del principio di proporzionalità dell’uso di cui all’art. 1123 secondo comma del codice civile.

Insomma non possono essere maggiorate le spese imputate nella tabella millesimale per il maggiore utilizzo dell’impianto a causa del notevole afflusso di persone.

La modifica del criterio legale di ripartizione delle spese può avvenire, legittimamente, soltanto con il consenso dell’intera compagine condominiale,  quindi dell’unanimità dei condomini, e non con una delibera approvata a maggioranza, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione.

È però da attenzionare che, mentre è nulla la delibera che stabilisce l’incremento,  le successive delibere, che ripartiscono le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall’assemblea  condominiale, sono annullabili e non nulle per propagazione.

Infatti non sono volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi.In altre parole denotano soltanto la violazione di dette regole.

Di conseguenza l’invalidità delle spese di ripartizione può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall’art.1137 c.c.

Da sottolineare che per analogia non si possono maggiorare neanche per strutture ricettive o locazioni turistiche, sulla falsariga di altre sentenze che hanno ribadito questo principio.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza 3179/2020, ha affermato che l’attività di B&B non modifica la destinazione d’uso dell’immobile e, quindi, non giustifica una modifica nella ripartizione delle spese condominiali. Alle stesse conclusioni del Tribunale siciliano, era giunto qualche anno prima anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19388/2016 peraltro richiamata dalla sentenza catanese.

Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha stabilito un interessante principio. Nel senso che la ripartizione delle spese di gestione dell’impianto di ascensore deve avvenire sulla base del criterio legale previsto dall’art. 1124 del c.c.Pertanto non può farsi applicazione del principio di proporzionalità dell’uso di cui all’art. 1123 secondo comma del codice civile.

CEDOLARE SECCA ESTESA ALLE IMPRESE

La Corte di Cassazione ha risolto una controversia che durava da oltre un decennio. Con la sentenza n. 12395, depositata il 7 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito la possibilità di applicare la cedolare secca anche quando l’inquilino è una società o un’impresa che affitta una casa per i propri dipendenti, clienti o fornitori. Una sentenza rivoluzionaria, che cambia l’approccio che finora è stato tenuto nei confronti di chi affittava con partita iva.

Cedolare secca e natura soggettiva del conduttore

La sentenza ha chiarito che la natura soggettiva del conduttore è irrilevante, anche se la locazione avviene nell’esercizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo. Questo significa che la cedolare secca può essere applicata indipendentemente dal tipo di inquilino.

La posizione assunta dall’Agenzia delle entrate è stata oggetto di diversi contenziosi. Numerose sono state le sentenze che hanno smontato la posizione del Fisco; si veda ad esempio la C.T. Prov Reggio Emilia 470/3/14 oppure la C.T. Reg. Lazio n°1723/10/222. Finalmente si arriva ad una pronuncia di legittimità. Infatti, con la sentenza n. 12395, depositata in data 7 maggio (in allegato) , la Corte di Cassazione mette la parola fine al contrasto Fisco-Giurisprudenza. Ammettendo la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui chi prende in affitto l’immobile sia un’impresa o un professionista. Ad oggi non è possibile registrare questo tipo di contratti perché l’Agenzia delle Entrate non ha modificato il software online, e non si applica questa disposizione al settore turistico, ma solo al settore residenziale.

Aliquota alta al 26% per affitti brevi

Per quanto riguarda la cedolare secca, un particolare regime di tassazione degli affitti che trova applicazione anche per chi concede in locazione immobili per brevi periodi, l’aliquota sale al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Questa è una delle indicazioni fornite da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla legge di Bilancio 2024.

Novità fiscali per gli affitti brevi

A partire dal primo gennaio di quest’anno, sono state introdotte alcune novità sulla fiscalità che riguarda la tassazione delle locazioni a breve termine (fino a 30 giorni). L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito con una circolare che cosa è cambiato e come si deve comportare il proprietario di immobili messi a locazione, che opti per il regime della “cedolare secca”. Queste modifiche riguardano principalmente la tassazione delle locazioni a breve termine e rappresentano una “opportunità” per chi ha appartamenti disponibili.

COMUNICAZIONI TARDIVE DAC7

Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni DAC7 tardive e integrative

La proroga al 15 Febbraio scorso non è stata sufficiente per molti property manager, agenti immobiliari ed altre piattaforme digitali, al fine di presentare in tempo la comunicazione DAC7. Fra i motivi, l’assenza di software commerciali DAC7 e l’assenza del modulo DAC7 nella maggior parte dei PMS e gestionali.

LE FAQ SUL DAC7

Il 9 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sul DAC7, includendo anche una FAQ dedicata ai property manager, che conferma l’obbligo di comunicazione nel caso di account professionali dei PM nelle OTA (v. immagine di seguito).

LE REGOLE PER LE COMUNICAZIONI TARDIVE

Per la questione delle comunicazioni omesse (punite con sanzioni fino a 31.500 euro), abbiamo contattato la Direzione competente dell’Agenzia delle Entrate, che ci ha risposto, chiarendo quanto segue:

  • le comunicazioni DAC7 omesse sono punite con sanzioni fino a 31.500 euro;
  • le comunicazioni DAC7 trasmesse dopo il 15 Febbraio 2024 sono considerate tardive;
  • le comunicazioni tardive sono comunque acquisite anche oltre la scadenza del termine del 15 Febbraio.

Non si applica quindi il termine di 90 giorni per le comunicazioni tardive, previsto per tutte le dichiarazioni fiscali. Per quanto riguarda le sanzioni, non ci è stato confermato che non verranno applicate nel caso di comunicazioni DAC7 tardive.

COMUNICAZIONI INTEGRATIVE

Le comunicazioni integrative DAC7 sono ammesse, anche se non è indicato nella normativa quale sia il termine. Le modalità di compilazione della comunicazione integrativa sono indicate nelle specifiche tecniche (in allegato il pdf)
Si suggerisce di integrare le comunicazioni incomplete, presentando comunicazione integrativa, per evitare la sanzione per informazioni incomplete o inesatte, fino a 10.500 euro.

COSA FARE

Nel caso non abbiate presentato la comunicazione DAC7 entro il 15 Febbraio, siete ancora a tempo a presentarla in modalità tardiva. L’invio tardivo non garantisce la non applicazione delle sanzioni, ma cambia lo status della vostra comunicazione da omessa a tardiva. Se poi si trasmette la comunicazione tardiva entro il 15 Maggio, nel caso di contestazioni si può provare ad invocare la buona fede nell’invio entro i 90 giorni.
Avviso per i Property manager e altre piattaforme digitali: se credete di essere invisibili per il DAC7 e avete deciso di non trasmettere la comunicazione, vi sbagliate di grosso, perché tutti i portali OTA hanno già trasmesso nel loro DAC7 tutti i dati del vostro account professionale, che vi individuano come soggetti obbligati ad una ulteriore comunicazione DAC7, perché l’account è incompleto degli IBAN e codici fiscali di tutti i proprietari e titolari dei singoli immobili.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy tratto da https://www.extralberghiero.it/dac7-novita-per-le-comunicazioni-tardive/7297/

Link per le FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-gestori-di-piattaforme-imprese

AIRBNB SUMMER RELEASE 2024

Airbnb ha rilasciato gli aggiornamenti estivi della piattaforma, lanciando Icone, una nuova categoria di esperienze straordinarie offerte dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport. Già online le prime 11 Icone su Airbnb, e altre esperienze si aggiungeranno all’elenco nel corso dell’anno.

Icone è una nuova categoria che sarà disponibile direttamente sulla home page. La maggior parte delle attività non ha un costo di partecipazione, e in ogni caso non si superano mai i 100 dollari per ospite. Un conto alla rovescia mostra il tempo che manca alla pubblicazione di ciascuna esperienza e gli ospiti possono richiedere di prenotare tramite l’app. I fortunati ospiti selezionati riceveranno un biglietto d’oro digitale. Nel 2024 verranno messi a disposizione oltre 4.000 biglietti d’oro.

Ecco le prime 11 Icone:

  1. Sogni galleggianti nella casa di Up: dormi in una delle case più famose di Disney e Pixar che, sì, fluttua nell’aria. Entrerai nel mondo di Carl grazie a questa dettagliata ricostruzione della sua casa, provvista di oltre 8.000 palloncini e situata tra le scenografiche rocce rosse di Abiquiú, nel Nuovo Messico.
  2. Dormi nel Museo Ferrari: lasciati coinvolgere dal mondo delle corse con un soggiorno presso il Museo Ferrari di Maranello. Il tuo letto sarà realizzato con la stessa pelle dei sedili della Ferrari. Potrai fare un giro di pista con l’Ambassador Ferrari Marc Gené e assistere alla corsa più importante dell’Emilia-Romagna come VIP.
  3. Entra nel mondo di X-Men ’97: vivi come uno degli X-Men con questa riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello stato di New York. Potrai padroneggiare le tue abilità mutanti e persino allenarti nella Stanza del Pericolo.
  4. Trattati da VIP con Kevin Hart: Kevin Hart ti porta nella Coramino Live Lounge, riservata esclusivamente ai membri, per una serata super. Unisciti a Kevin e ai suoi amici in questo speakeasy segreto, dove ti offriranno una degustazione di tequila e uno spettacolo di cabaret dal vivo con i migliori comici in circolazione.
  5. Svegliati nel Museo D’Orsay: soggiorna nell’iconica sala dell’orologio del museo d’arte parigino, trasformata in una lussuosa camera da letto da Mathieu Lehanneur, designer della torcia e del braciere dei Giochi di Parigi 2024. Dalla terrazza potrai assistere alla storica cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terrà lungo la Senna.
  6. A tu per tu con Doja Cat: fresca di tour tra i più grandi palchi del mondo, Doja ti ospita per un’esperienza più intima. Goditi un’indimenticabile esibizione domestica dell’artista vincitrice di un Grammy, che includerà le sue canzoni preferite e brani dell’ultimo album.
  7. Soggiorna nella casa di Prince del film Purple Rain: Prince ha acquistato la casa di Minneapolis che compare nel leggendario film Purple Rain, che finora non è mai stata accessibile al pubblico. Visita la casa e ascolta brani inediti di Prince in un’esclusiva sessione in studio.
  8. Gioca con Khaby Lame: il sensazionale influencer di TikTok Khaby Lame ti invita nella sua città, Milano, per un’epica esperienza di gioco notturna. Soggiornerai in un loft da gamer unico nel suo genere, progettato da Khaby stesso. #learnfromkhaby, impara da lui e affrontalo in una Battle Royale di Fortnite.
  9. Parti in tournée con Feid: unisciti alla superstar del reggaeton nel suo FERXXOCALIPSIS World Tour per un’intera settimana. Partecipa alle prove, sali sul bus della tournée e accedi al backstage di ogni spettacolo.
  10. Vivi come la star di Bollywood Janhvi Kapoor: Janhvi Kapoor ti invita nella leggendaria casa della famiglia Kapoor a Chennai, in India. Scopri i suoi segreti di bellezza in stile Bollywood, assaggia i suoi piatti preferiti dell’India meridionale e molto altro. Janhvi ti ospiterà personalmente in questo indimenticabile pernottamento.
  11. Vivi momenti indimenticabili con Inside Out 2: in previsione dell’uscita il 19 giugno di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar, puoi pernottare nel Quartier generale, il centro di controllo delle emozioni di Riley. La tua host, Joy, ti accoglierà nel suo vivace mondo per assistere alle emozioni in azione e aiutare a mantenere l’equilibrio.

Nuove funzionalità per i viaggi di gruppo

Oltre l’80% delle prenotazioni su Airbnb riguardano viaggi di gruppo, ma l’app non è stata progettata per i gruppi. Per questo motivo si sono aggiunte nuove funzionalità che rendono la pianificazione di questo tipo di viaggi più semplice, e possono essere usate anche dagli host come leve di marketing, invitando gli ospiti ad eseguire queste azioni:

  • Liste dei preferiti condivise: gli utenti possono condividere facilmente i preferiti con altre persone, invitandole ad aggiungere case, note e votare gli annunci.
  • Nuova scheda Messaggi che consente a tutti coloro che viaggiano di comunicare con l’host in una conversazione di gruppo. Il design semplificato riunisce in un unico posto tutti i messaggi di ospiti, host e supporto clienti, semplificando la ricerca dei messaggi stessi. Le reazioni consentono agli ospiti e agli host di rispondere con emoji, mentre le risposte rapide suggerite dall’IA aiutano gli host a rispondere istantaneamente alle domande più comuni.
  • Inviti a viaggi: una volta prenotato un viaggio l’ospite può invitare altri utenti a unirsi a lui, inviando delle cartoline digitali illustrate da artisti di tutto il mondo. Tutti i partecipanti riceveranno i dettagli della prenotazione tra cui l’indirizzo completo, la password del Wi-Fi e le istruzioni per il check-in.

Migliorie per gli host

La 2024 Summer Release include anche diversi aggiornamenti per gli host, basati sui feedback che ci hanno fornito. E’ stata ampliata la dashboard dei guadagni con grafici interattivi delle prestazioni e report dei guadagni automatizzati. La scheda Annunci offre ora agli host un maggiore controllo durante la creazione e la modifica di un tour fotografico per mostrare il loro spazio. Infine, è stato aggiunto un modo semplice per passare rapidamente dal lato dell’ospite a quello dell’host e viceversa.

Aggiornamenti già disponibili in tutto il mondo

Icone e le nuove funzionalità per i viaggi di gruppo sono disponibili a partire da oggi. È inoltre possibile avere accesso alle migliorie per gli host da subito iscrivendosi al programma Anteprima Airbnb dall’applicazione.

TUTTE LE INFO A QUESTO LINK https://www.airbnb.it/release

DICHIARAZIONE REDDITI 2024

Modalità di compilazione dei modelli 730 e Redditi PF per gli host non professionali del settore extralberghiero. Come regolarizzare, quali quadri compilare e calendario completo adempimenti

Con l’arrivo del 730 precompilato, inizia la stagione fiscale 2024 ed è arrivato il momento di dichiarare i redditi del 2023. Extralberghiero.it dedica ben quattro articoli alle novità fiscali per host e property manager.
Le date fiscali più importanti per il 2024 sono il 1° Luglio (saldo e primo acconto) e il 2 Dicembre (secondo acconto) come da calendario con tutte le scadenze fiscali per le attività turistiche che riportiamo in questa pagina. Per le dichiarazioni quest’anno bisogna tenere conto anche delle ritenute subite da Airbnb e Booking nel 2024, che avranno effetti sugli acconti 2024 (v. paragrafo Acconti).

# La scadenza di presentazione del modello Redditi PF è stata modificata per il 2024 al 15 Ottobre

730 o REDDITI PF?

Oltre ai contribuenti con un sostituto d’imposta (dipendenti, collaboratori senza partita Iva e pensionati) che possono presentare il modello 730, anche altri soggetti, compresi gli host titolari di locazioni turistiche e strutture ricettive non imprenditoriali, possono presentare il 730 senza sostituto d’imposta.
Queste categorie sono escluse comunque dal modello 730 se hanno una partita Iva attiva o producono altri redditi che non sono dichiarabili col 730.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti con redditi per i quali è dovuta un’imposta superiore ad euro 10,33, non c’è quindi nessun esonero o esenzione per i redditi da locazione breve.
Sono comunque obbligati alla dichiarazione dei redditi i titolari di partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

QUANDO SI PRESENTA? QUANDO SI PAGA?

Il modello 730 si presenta dal mese di Aprile al 30 Settembre. Il modello 730 con sostituto prevede pagamento o rimborso immediato, nel corso della mensilità (da Luglio a Settembre) in cui viene conguagliato con la retribuzione o la pensione, mentre il 730 senza sostituto si paga con F24.
Il modello Redditi PF si presenta fino al 15 Ottobre e le imposte risultanti da questa dichiarazione si pagano entro il 1° Luglio con il modello F24 (saldo e primo acconto) e il 2 Novembre (secondo acconto).

ACCONTI: COME RIDURLI

E’ possibile ridurre gli sgraditi acconti, che sommati al saldo, soprattutto nel primo anno di attività o in ogni momento di crescita, riducono il reddito netto effettivo degli host? Innanzitutto, attenzione perché in automatico gli acconti vengono calcolati da tutti i software fiscali col metodo storico.
Per calcolare l’acconto 2024 col metodo previsionale, occorre fare una stima (attendibile) dei propri redditi del 2024, considerando tutti gli incassi dell’anno fino alla data del pagamento del primo acconto (1° Luglio).
E’ possibile ridurre l’acconto solo se il 2024 ha minori incassi rispetto al 2023. Stessa verifica va fatta a Novembre, per calcolare il secondo acconto da versare il 2 Dicembre, considerando undici mesi del reddito annuale 2024.
E’ possibile ridurre o azzerare gli acconti anche se si hanno ritenute sull’intero reddito 2024 dai portali OTA o dai property manager.
Inoltre, gli acconti possono essere omessi del tutto o ridotti quando si cambia regime (ad esempio se nel 2023 ho solo redditi da immobili da locazioni turistiche non imprenditoriali e nel 2024 apro una partita Iva in regime forfettario e converto le LT in CaV o altre strutture imprenditoriali, non dovrò pagare acconti 2024 per cedolare secca o per Irpef).
Per entrambe le situazioni degli acconti (stima degli acconti col metodo previsionale e omissione/riduzione acconti per cambio di regime) è suggeribile consultare il proprio commercialista.

LA METAMORFOSI DEI REDDITI DA LOCAZIONE BREVE

La tassazione dei redditi degli alloggi ad uso turistico dipende dal titolo di possesso:

  • Se si è proprietari e gestori di una LT, si producono redditi da immobili, che possono essere tassati con cedolare secca oppure con Irpef (senza deduzione dei costi oltre alla deduzione forfettaria del 5%). COME DICHIARARE: i redditi da locazione vanno dichiarati nel quadro RB del modello Redditi PF e nel quadro B del modello 730.
  • se si è sublocatori di una LT (conduttori/comodatari/usufruttuari), si producono redditi diversi (da sublocazione), che possono essere tassati con cedolare secca oppure con Irpef (con deduzione dei costi inerenti*). COME DICHIARARE: i redditi da sublocazione vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF e nel quadro D del modello 730.

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE NON IMPRENDITORIALI
Le strutture ricettive extralberghiere non imprenditoriali (tipicamente CaV e B&B), nelle Regioni in cui prevedono servizi (e basta la pulizia o il cambio di biancheria obbligatorio), producono redditi diversi e in particolare “redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente”, a cui la cedolare secca non è applicabile.
La tassazione delle strutture extralberghiere non imprenditoriali con servizi è esclusivamente con Irpef con deduzione dei costi inerenti*.
COME DICHIARARE: i redditi da attività commerciali non esercitati abitualmente vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF e nel quadro D del modello 730.

COSTI INERENTI

* I principali costi inerenti che possono dedurre dall’imponibile Irpef i titolari di LT in sublocazione, comodato e usufrutto, e i titolari di strutture extralberghiere non imprenditoriali sono:

  • utenze domestiche;
  • condominio (se intestato);
  • canone di locazione;
  • biancheria e pulizia;
  • commissioni del portale OTA;
  • commissioni del property manager;
  • costo delle transazioni finanziarie;
  • mobilio per l’attività turistica.

(N.B.: questi costi possono essere dedotti solo dall’imponibile Irpef e mai dalla cedolare secca, e solo a condizione che i documenti di spesa (fatture, ricevute) siano intestati al titolare dell’attività e siano relativi al 2023)

REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NON VERSATE PER GLI ANNI PRECEDENTI

Un breve riepilogo della situazione per chi non ha versato le imposte sui redditi da locazione breve e da strutture ricettive negli anni precedenti:

  1. Airbnb ha regolarizzato solo le proprie mancate ritenute per il 2017-2021. Questo non regolarizza le situazioni dei singoli host che non hanno versato imposte.
  2. I redditi non dichiarati dagli host dal 2017 in poi potranno ancora essere accertati dal Fisco per molti anni (v. tabella seguente).
  3. Il termine per gli host per regolarizzare le imposte non versate negli anni precedenti non è scaduto il 28/2/2024, ma è ancora possibile regolarizzare.
  4. Le azioni necessarie per regolarizzare dipendono dalla situazione individuale di ogni host e dalle dichiarazioni presentate o omesse.

RAVVEDIMENTI

Questa è la prima stagione fiscale in cui il Fisco conosce già i dati 2023 di tutti gli host e dei property manager. Il 29 febbraio infatti sono arrivati all’Agenzia delle Entrate dagli altri Stati europei i dati DAC7 delle grandi piattaforme (Airbnb, Booking etc.), che si sommeranno a quelli già trasmessi in Italia col DAC7, con le certificazioni CU e le comunicazioni CLB da tutti gli intermediari. Oggi è praticamente impossibile per gli host presenti sui portali, anche piccoli, evadere le tasse, e sono infatti in corso un grande numero di regolarizzazioni fiscali.
Il ravvedimento operoso consente di ridurre notevolmente (al 6% max) le sanzioni, a condizione di versare imposta e sanzioni prima di ricevere un accertamento.
Per il calcolo del ravvedimento e la compilazione degli F24, come pure per la presentazione di dichiarazioni dei redditi ordinarie, integrative o tardive, si raccomanda di consultare il proprio commercialista di fiducia.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
Tratto da https://www.extralberghiero.it/come-dichiarare-i-redditi-delle-locazioni-turistiche-e-delle-strutture-extralberghiere-edizione-2024/7149/

FLAT TAX INCREMENTALE AL 15%

Risparmi fino a 11 mila euro per la nuova tassa piatta. Vantaggi per ora limitati all’anno 2023

Una delle poche novità interessanti per i redditi 2023, passata inosservata ma effettivamente conveniente, è la flat tax incrementale al 15%, una agevolazione riservata alle persone fisiche con partita Iva che non applicano il regime forfettario.
La flat tax incrementale si applica infatti solo alle persone fisiche con partita Iva (ditte individuali e professionisti), soggetti alla tassazione ordinaria Irpef. Non ci sono limitazioni di categorie ATECO nell’applicazione della tassa piatta, che quindi nel settore extralberghiero può essere utilizzata sia per property manager che per host imprenditoriali, purché persone fisiche e non società. L’agevolazione riguarda solo l’anno d’imposta 2023, quindi l’opzione per la flat tax va fatta nelle dichiarazioni modello Redditi PF 2024.

Il beneficio fiscale della flat tax incrementale consiste nel tassare una parte del reddito Irpef a un’imposta sostitutiva al 15%, al posto delle aliquote Irpef che vanno dal 23% al 43%, escludendo anche su quella parte di reddito le addizionali. Dalla differenza va detratta una franchigia del 5% del reddito dell’anno di riferimento più alto.

La base imponibile agevolabile a cui applicare la flat tax ha un importo massimo di 40mila euro.
Per determinare l’agevolazione, va calcolata la differenza tra il reddito 2023 e il più alto tra i redditi dichiarati dallo stesso soggetto negli anni 2020, 2021 e 2022 (se il soggetto era in attività).

Il fatto che buona parte del periodo di riferimento (anni dal 2020 al 2022) faccia parte del periodo pandemico può essere un vantaggio, perché quegli anni hanno tendenzialmente redditi più bassi.

Se il reddito 2023 è più elevato dei redditi degli anni precedenti, è possibile ottenere i vantaggi dalla flat tax. Se invece il reddito 2023 è più basso dei redditi 2020, 2021 e 2022, la flat tax non è applicabile.

La flat tax può essere anche un salvagente per il forfettario che è fuoriuscito durante il 2023 dal regime forfettario, avendo superato i 100.000 euro, e si trova quindi soggetto agli obblighi Irpef ed Iva.

ESEMPIO:
Reddito 2023: 200.000 euro
Reddito 2022: 80.000 euro
Reddito 2021: 70.000 euro
Reddito 2020: 60.000 euro
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022: 120.000 euro
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (2022): 4.000 euro
Reddito soggetto a flat tax incrementale (15%): 116.000 euro e quindi 40.000 (limite massimo di reddito soggetto alla flat tax)
Reddito che resta nel reddito complessivo Irpef: 160.000 euro

Flat tax incrementale = 15% su 40.000 = 6.000 euro
Risparmio d’imposta con la flat tax = 11.200 euro

(le imposte su 200.000 euro sarebbero state 78.900 euro e sono state ridotte a 67.700 euro)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA FLAT TAX
Per accedere alla flat tax incrementale, bisogna aver svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento (2020-2022).
In caso di inizio dell’attività successivamente all’1/1/2020, il calcolo per individuare il maggior reddito va fatto ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno, e confrontando il dato con i redditi del triennio.
(esempio: se nell’anno 2020 il soggetto è stato attivo solo 6 mesi, il reddito 2020 utile per il calcolo della flat tax si otterrà raddoppiando il reddito 2020 effettivo).

ASPETTI TECNICI
L’opzione per la flat tax incrementale va fatta direttamente in dichiarazione e per il versamento è stato introdotto* un nuovissimo codice tributo: 1731: “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale.
* (Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 18/4/2024)

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

tratto da https://www.extralberghiero.it/flat-tax-incrementale-al-15-per-le-imprese-dellextralberghiero/7236/

IL CIN E’ UN PROVVEDIMENTO SPOT

In allegato l’articolo con cui il nostro Presidente Edoardo Nestori commenta l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale da parte del governo

DESERTIFICAZIONE CENTRO STORICO: VERITA’ O MENZOGNA?

Da qualche anno tutti i media ripetono questo mantra, copiando pari pari le dichiarazioni che vengono dagli albergatori, i politici seguono a ruota, ma qualcuno si è mai preso la briga di andare a controllare le cifre reali e vedere se questa affermazione è vera o è una delle tante bugie che vengono messe in circolo appositamente per screditare le locazioni turistiche?

Noi abbiamo consultato la banca dati demografica del comune di Verona, dal 2003 al 2021, un periodo sufficiente per capire la tendenza e che copre gli anni dove le locazioni turistiche non esistevano fino al boom del 2019, mancano i dati del 2022 e 2023, sarà interessante esaminarli.

Abbiamo elaborato un semplice file excel, che confronta tutti i quartieri del comune e il risultato è il seguente:

  • il centro storico, nel periodo considerato, ha avuto un calo di 669 abitanti, circa l’8% , il calo si è verificato in tutti i quartieri della prima circoscrizione, Cittadella ha avuto la stessa percentuale , San Zeno poco meno, invece a Veronetta, dove hanno aperto molte locazioni, il calo è stato contenuto, segno che il fenomeno non ha inciso, se non in minima parte
  • il centro storico è il secondo quartiere più popoloso della prima circoscrizione, a dispetto di chi sostiene che si sta desertificando da anni ed è più popoloso di molti altri quartieri o frazioni
  • nei 23 quartieri censiti dal comune di Verona un calo della popolazione si è verificato in 14 e solo 9 hanno avuto un incremento, ma considerato che la popolazione totale è aumentata di 97 unità sarebbe più corretto forse parlare di redistribuzione degli abitanti sul territorio (se consideriamo dal 2013, la popolazione tende al calo, a parte un incremento nel 2019, e poi ha ripreso a scendere)
  • alcuni quartieri dove le locazioni sono poche hanno subito lo stesso calo, ad esempio Ponte Crencano circa l’8%
  • i quartieri che hanno avuto incrementi sono quelli più popolari, dove il costo delle abitazioni è basso, nonostante siano presenti locazioni turistiche, anche se non in numero elevato come nella prima circoscrizione, fanno eccezione Golosine, Borgo Venezia e Porto S. Pancrazio, con cali contenuti.

Considerazione finale: il centro storico tiene, al di là di tre annate in cui c’è stata una diminuzione a 3 cifre, chi se ne va lo fa per altri motivi: non tutti i palazzi hanno un ascensore, raramente ci sono garage interni e i posti auto esterni sono pochi, molte case sono da ristrutturare ma soggette a vincoli, con costi elevati, quindi si preferisce lasciarle come sono, tanti appartamenti sono stati destinati ad uffici, togliendo disponibilità per i residenti e ultimo, ma non meno importante, il costo degli affitti che non è alla portata di tutti, soprattutto giovani e coppie con figli. Da smentire anche la frottola che interi palazzi sono destinati a strutture ricettive, abbiamo girato per le vie del centro ed è il contrario, sono tantissimi i condomini dove non ci sono locazioni turistiche e, dove sono presenti, si parla sempre della minoranza. Forse sarebbero da censire gli alloggi sfitti, che i proprietari non vogliono affittare, siamo sicuri che la cifra sia molto più ampia di quelli destinati ad affitti brevi. Non dimentichiamo inoltre che in passato, quando il numero di turisti era più basso, nei mesi di luglio e agosto il centro era deserto, ora invece è vivo e vitale, a beneficio dei negozi e dei ristoranti.

Alleghiamo il file excel per chi vuole curiosare tra i numeri

NUOVA TRUFFA AFFITTI BREVI

Nell’ultima puntata de Le Iene, Stefano Corti e Ricky Messa hanno svelato una nuova truffa che può coinvolgere, a propria insaputa, chi fa affitti brevi. Secondo la ricostruzione della trasmissione televisiva, ci sono persone dopo aver preso in affitto su Airbnb degli appartamenti per una settimana, scatterebbero foto dell’appartamento per poi creare su altri portali annunci per affitto a lungo termine a prezzo molto vantaggioso, tanto da riuscire a ottenere in maniera immediata appuntamenti e visite. La truffa poi si compierebbe incassando le caparre dei visitatori interessati per poi sparire. Il meccanismo inoltre sarebbe più complesso, coinvolgendo anche persone che sono ignare del proprio ruolo reale. Il video completo a questo link:

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/leiene/corti-la-nuova-truffa-degli-affitti_F313040501009C31

Come difendersi da queste potenziali truffe? Ecco 6 attività che sarebbe meglio fare:

  1. Verifica degli Inquilini: È importante verificare l’identità degli inquilini prima di concedere l’affitto. Airbnb e altri portali stanno iniziando a inserire sistemi di verifica, ma i proprietari possono fare ulteriori controlli attraverso i social media o richiedendo documenti d’identità.
  2. Contratti e Comunicazioni Tramite Piattaforme Ufficiali: Mantenere tutte le comunicazioni e le transazioni finanziarie all’interno delle piattaforme di affitto brevi. Questo fornisce una traccia documentale e garantisce una maggiore sicurezza.
  3. Fotografie Protette: Quando si pubblicano foto dell’immobile online, è utile utilizzare filigrane o segni distintivi che rendano più difficile l’uso improprio delle immagini per creare falsi annunci.
  4. Sistema di Recensioni: Sfruttare i sistemi di recensione delle piattaforme per valutare gli inquilini passati. Inquilini con recensioni positive da parte di altri proprietari sono generalmente più affidabili.
  5. Installazione di Sistemi di Sicurezza: Videocamere di sicurezza esterne (rispettando le leggi sulla privacy) possono scoraggiare i truffatori dall’utilizzare il tuo immobile per truffe.
  6. Segnalazione e Monitoraggio: Monitorare Internet settimanalmente per rilevare eventuali annunci sospetti che utilizzano le immagini o le informazioni del proprio immobile, effettuando ricerche per la propria zona e tramite servizi di riconoscimento fotografico. Segnalare immediatamente alle piattaforme di affitto breve e alle autorità competenti qualunque attività sospetta

Tratto da https://www.extralberghiero.it/alle-iene-la-nuova-truffa-sugli-affitti-brevi-ecco-come-difendersi/7003/

IL CONSIGLIO EUROPEO APPROVA REGOLAMENTO PER LOCAZIONI BREVI

Il 18 marzo 2024 il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine. Questo atto legislativo aumenterà la trasparenza nel settore della locazione di alloggi a breve termine e aiuterà le autorità pubbliche a regolamentare questa parte sempre più importante del settore turistico. Si tratta dell’ultima tappa del processo decisionale.

Il regolamento relativo alla locazione a breve termine è un elemento importante per garantire una maggiore trasparenza nel settore della locazione a breve termine e sostenere le autorità pubbliche nella promozione del turismo sostenibile. La raccolta e la condivisione dei dati consentiranno di mettere in atto politiche locali efficaci e proporzionate per affrontare le sfide e le opportunità associate al settore della locazione a breve termine. Il regolamento trova un equilibrio tra la promozione dell’innovazione e la protezione delle comunità. Consente una concorrenza leale all’interno del settore, garantendo nel contempo la qualità per i consumatori. Il regolamento contribuirà, nel complesso, a un ecosistema turistico più sostenibile e ne sosterrà la transizione digitale.Valérie De Bue, ministra vallona del Turismo

Trasparenza e raccolta dei dati

AIRBNB VIETA LE TELECAMERE

Dal 30 aprile 2024, Airbnb introdurrà nuove regole riguardanti l’uso di telecamere di sicurezza e dispositivi di registrazione negli alloggi offerti sulla piattaforma. Queste normative imporranno agli host di non installare telecamere di sorveglianza o dispositivi di registrazione che monitorino gli spazi interni degli alloggi, come corridoi, camere da letto, bagni, soggiorni o dependance, anche se disattivati. L’uso di telecamere, che siano nascoste o visibili, è categoricamente proibito. Tuttavia, sarà consentito l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nelle aree esterne, a patto che la loro presenza sia chiaramente comunicata nella descrizione dell’annuncio, specificando ad esempio la posizione delle telecamere (es. “C’è una telecamera nel cortile anteriore”)​​​​.

Per quanto riguarda i fonometri, dispositivi che misurano i livelli di rumore senza registrare audio, gli host potranno installarli all’interno dell’alloggio a condizione che si trovino in uno spazio comune e che la loro presenza sia debitamente indicata. Non sarà necessario specificare la posizione esatta dei fonometri​​​​ e gli host potranno continuare a verificare il livello di decibel negli appartamenti per evitare comportamenti molesti o feste non autorizzate.

Gli host sono inoltre incoraggiati, ma non obbligati, a comunicare la presenza di dispositivi smart per la casa, come Amazon Alexa o Google Nest, offrendo agli ospiti l’opzione di disconnetterli o disattivarli se lo desiderano​​. L’utilizzo di questi dispositivi infatti si sta sempre più diffondendo e proprio nei giorni scorsi è stato confermato da Amazon che potrebbe arrivare una versione specifica per l’extralberghiero di Alexa Smart Properties, il dispositivo pensato per gli hoteL.

Per adeguarsi a queste nuove regole, gli host dovranno aggiornare le descrizioni dei loro annunci su Airbnb, includendo dettagli specifici sui dispositivi di sicurezza esterni e sui fonometri, specificando la loro posizione e se saranno accesi o spenti. Airbnb ha fornito delle linee guida dettagliate su come comunicare la presenza di questi dispositivi, sia attraverso l’interfaccia web che tramite le app mobile, per garantire che ospiti siano pienamente informati e per mantenere un livello elevato di trasparenza e fiducia tra host e ospiti​​.

Questa mossa di Airbnb mira a rafforzare la sicurezza e la privacy degli ospiti, affrontando le preoccupazioni legate alla sorveglianza non autorizzata e garantendo che gli ospiti siano a conoscenza di qualsiasi dispositivo di monitoraggio sia presente durante il loro soggiorno.

Tratto da https://www.extralberghiero.it/airbnb-vieta-le-telecamere-di-sicurezza-negli-appartamenti/7032/?fbclid=IwAR1JyNLOFwv5BA34xer1kZhssg3oc75W6Rb3Ht0J189_A6AJNxoQBIJV22Y

ASSEMBLEA 2024

Mercoledì 20 marzo 2024 si terrà presso il Teatro Santa Teresa in via Molinara 23 a Verona la nostra annuale Assemblea.

Alle ore 17 presenteremo il bilancio 2023 e faremo il punto sulla Associazione, con spazio per interventi dei soci.

Alle 17.30 interverrano sul palco il nostro avvocato dott. Edoardo Giacino e Bruno Doardi, dottore commercialista specializzato in locazioni brevi ed extralberghiero, per parlare di fiscalità e adempimenti previsti dalla nuova normativa.

Al termine della presentazione i soci potranno intervenire, il nostro ospite risponderà su temi a carattere generale, per questioni particolari si potrà prenotare una consulenza personalizzata con lo stesso.

Il convegno sarà aperto anche ai non soci, previo pagamento della quota di € 30.00 che verrà scontata in caso di adesione alla nostra associazione.

Vi aspettiamo numerosi.

OBBLIGHI PER INTERMEDIARI 2024

Intermediari sui redditi da locazione breve

Secondo l’unica circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia, la 24/E del 2017, nella disciplina dei redditi da locazione breve introdotta a decorrere dal 1/6/2017 con il D.L. 50 art. 4 (anche noto come “tassa Airbnb”), per intermediari si intendono non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla L. 39/1989, ma più genericamente tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, quelli che offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.

Riguardo all’attività di intermediario ai fini dei redditi da locazione breve, non rileva la modalità con cui essa è svolta, potendo riferirsi a contratti di locazione stipulati on line o anche off line.

Non rileva nemmeno la forma del contratto di mandato con cui l’intermediario è incaricato dal titolare dell’attività turistica, poiché l’obbligo di ritenuta è conseguenza del passaggio di denaro e non della tipologia di incarico del property manager o delle sue clausole, e tale obbligo permane anche in assenza di formale contratto scritto.

Contratti di locazioni breve

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, in altre parole i soggiorni brevi degli ospiti in alloggi turistici.

La condizione per ricadere nel regime agevolato a cui è applicabile la cedolare secca è che i contratti siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

Ciò deve valere per entrambe le parti del contratto, quindi sia il locatore che il conduttore (ospite) non devono agire nell’esercizio d’impresa, nemmeno con attività commerciali non esercitate abitualmente, come è il caso delle strutture ricettive non imprenditoriali con servizi.

Entro la durata di 30 giorni non vi è obbligo di registrazione del contratto di locazione.

Limiti al campo di applicazione della cedolare secca

Il regime agevolato della cedolare secca è riservato agli alloggi ad uso turistico e non è applicabile alle strutture ricettive extralberghiere come Case Vacanze e Bed&Breakfast, quando offrono servizi.

Tali forme di alloggio producono Redditi Diversi, tassabili solo con aliquote Irpef, deducendo i costi inerenti ai sensi degli artt. 67 e 71 del TUIR (DPR 917/1986).

Anche nel caso in cui il solo conduttore si qualifichi come operatore professionale, ne consegue l’inapplicabilità della cedolare secca.

Qualora venga ospitato un cosiddetto “nomade digitale”, o uno smart worker i cui costi di alloggio siano pagati dal suo datore di lavoro, committente, dalla sua società o da un qualsiasi soggetto imprenditoriale, la tassazione con cedolare secca non è ammessa per tali periodi perché il conduttore (ospite) agisce nell’esercizio di impresa.

Obblighi fiscali per gli intermediari

I soggetti (property manager, agenzie immobiliari, portali internet, intermediari in generale) che incassano il canone di locazione breve, che intervengono nel suo pagamento, o anche solo intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sono tenuti a specifici adempimenti fiscali.

A questi fini, vanno distinte due diverse posizioni e conseguenti distinti obblighi per gli intermediari:

  1. Quelli che riscuotono per conto dei proprietari e titolari il canone di locazione breve dagli ospiti, o che intervengono nel pagamento del canone (ad esempio canalizzando i pagamenti in favore di proprietari e titolari), sono tenuti a:
      • applicare la ritenuta al 21% sul reddito da locazione breve (e ciò vale anche per gli intermediari in regime forfettario),
      • comunicare al Fisco le somme erogate e le ritenute applicate con la Certificazione Unica CU 2024 (quadro Locazioni Brevi),
      • compilare i quadri ST ed SX del Modello 770/2024.
  2. Quelli che invece intervengono solo nella stipula dei contratti di locazione breve (e sono quindi a conoscenza di tutti gli elementi della prenotazione: beneficiario del pagamento, date, tariffe, ospiti, immobile) senza gestire i pagamenti, sono obbligati a:
      • presentare solo la Comunicazione Locazioni Brevi CLB 2022 per l’anno 2023.

Questa seconda categoria comprende anche i cosiddetti co-hostche gestiscono per conto del titolare le prenotazioni e i pagamenti per gli immobili turistici.

Se il co-host ha la partita IVA per la sua attività, allora sarà obbligato come tutti gli intermediari a comunicare al Fisco i dati delle prenotazioni e dei redditi dei proprietari e titolari, anche senza avere obbligo di ritenuta.

Tassazione al 26% dalla seconda unità

Anche se la modifica non riguarda i redditi 2023 oggetto di certificazione CU entro il 18 marzo, ricordiamo che la modalità di tassazione dei redditi da locazione breve è stata recentemente riformata con la legge di bilancio (L. 213/2023, art. 1 comma 63).

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, ai redditi dei proprietari o sublocatori di più immobili in locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per la cedolare secca.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi a una sola unità immobiliare, che deve essere individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2025 per i redditi 2024.

La ritenuta da effettuare da parte dell’intermediario resta comunque sempre al 21%, senza tener conto del numero di immobili.

Opzione per il regime Irpef

Soprattutto in seguito al recente ampliamento dell’applicazione della ritenuta da parte dei portali turistici OTA, conseguente alla transazione fra Airbnb e l’Agenzia delle Entrate al termine del lungo contenzioso amministrativo, vanno ricordate le modalità di opzione per la tassazione Irpef da parte dei titolari di reddito da locazione breve soggetti a ritenuta da parte dell’intermediario.

Quale che sia la volontà del locatore breve, la ritenuta mensile al 21% va comunque operata in presenza di un intermediario.

Nel caso in cui poi il locatore opti per la tassazione Irpef, che solo nel caso di sublocazione ammette deduzione dei costi inerenti, egli dovrà esercitare l’opzione direttamente in fase di dichiarazione, attraverso le opportune scelte nei rispettivi quadri RB (B per il modello 730) ed RL (D per il modello 730).

Per quanto riguarda la sublocazione, i punti rilevanti dei modelli fiscali sono RL10 per il modello PF Persone Fisiche e D4 per il 730.

Redditi diversi (CaV, B&B)

Nel caso di strutture ricettive non imprenditoriali come le Case Vacanze e i Bed&Breakfast, che producono redditi diversi ai quali non è applicabile la cedolare secca, la ritenuta non va operata e l’intermediario erogherà il reddito riscosso senza trattenute fiscali.

Qualora nel 2023 siano state erroneamente operate ritenute sui redditi diversi erogati ai titolari di strutture ricettive, la certificazione CU2024 va comunque emessa e i redditi e ritenute vanno certificati, per consentire ai percettori di dichiarare i loro redditi diversi e riliquidare l’Irpef, vantando le ritenute subite.

Per quanto riguarda le attività commerciali non esercitate abitualmente come la CaV e il B&B, i punti da compilare dei modelli fiscali sono RL14 per il modello PF Persone Fisiche e D4 per il 730 ma senza optare per la cedolare secca, in entrambi i casi inserendo i redditi prodotti e le spese sostenute nel 2023.

Scadenze

Di seguito le scadenze previste per gli adempimenti degli intermediari del turismo relativi all’anno d’imposta 2023:

  • Certificazione Unica CU 2024 (quadro Locazioni brevi): 16 marzo 2024 (che essendo sabato slitta al 18 marzo*);
  • Comunicazione Locazioni Brevi CLB 2022: 30 giugno 2024 (che essendo domenica slitta al 1° luglio);
  • Modello 770/2024: 31 ottobre 2022.

La Certificazione CU 2024 Locazioni Brevi non è fra le forme di reddito come i redditi da lavoro autonomo professionali, per le quali è stata ammessa la trasmissione entro il 31 ottobre, come chiarito dalla Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024. La scadenza della CU Locazioni Brevi è quindi confermata per il 18 marzo.

Come regolarizzare gli adempimenti omessi

Qualora non siano state presentate le comunicazioni previste (Certificazione Unica CU o Comunicazione CLB 2022), è suggeribile regolarizzare la situazione prima dell’invio del Modello 770/2024.

Si suggerisce la regolarizzazione anche per annualità precedenti: entrambe le comunicazioni CU e CLB consentono di presentare in modo tardivo anche le comunicazioni omesse per gli anni di imposta dal 2017 in poi.

Profili penali

Oltre alle ordinarie sanzioni per la mancata presentazione della certificazione e versamenti non effettuati, l’omesso versamento di ritenute dovute prevede anche una soglia di punibilità di 150.000 euro, superata la quale, ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il rappresentante legale della società o titolare della ditta.

Tale sanzione e soglia si applicano anche nel caso di omesso versamento parziale su una quota dell’imponibile.

Sono naturalmente applicabili le altre sanzioni pecuniarie previste per i sostituti d’imposta.

DAC7

La disponibilità dei dati reddituali 2023 del DAC7 appena comunicati entro il 15 febbraio, relativi ai soggetti presenti sulle piattaforme OTA e, come chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, anche su portali e account dei property manager, comporta ancora maggior interesse del Fisco sugli intermediari turistici per i loro adempimenti: certificazione CU, versamento delle ritenute sui redditi da locazioni brevi, comunicazione CLB.

Compilazione della certificazione CU2024 Locazioni Brevi

Soffermiamoci sui punti più specifici della certificazione CU locazioni brevi:

  • Numero dei contratti di locazione (è ammesso compilarlo per il totale annuale per proprietario) – punto 1
  • Unità immobiliare intera o parziale – punti 2 e 3
  • Durata del contratto (numero di giorni di locazione totali nell’anno) – punto 5
  • Dati catastali dell’immobile locato – punti da 14 a 18
  • Corrispettivo (l’imponibile) – punto 19
  • Ritenuta al 21%: riportare quanto trattenuto e versato col codice tributo 1919 durante il 2023 – punto 20
  • Locatore non proprietario – opzione prevista al punto 21.

Compilazione della CLB Comunicazione Locazioni Brevi

La CLB è un adempimento molto trascurato, che discende dalla stessa norma che ha introdotto tassazione, ritenuta e certificazione dei redditi da locazione breve: il DL 50/2017 art. 4 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF}&codiceOrdinamento=0000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%204)

Il modello è denominato CLB 2022 perché non viene aggiornato ogni anno, ma la sua numerazione dei campi è ancora allineata a quella dell’attuale modello CU, salvo naturalmente il punto 20 – ritenuta, che i soggetti che presentano la comunicazione CLB non devono dichiarare perché non sono tenuti ad applicare.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, testo estratto da https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2024/03/certificazione-cu2024-per-redditi-da-locazione-breve.html