Gli host possono farsi aiutare direttamente con Airbnb

Airbnb ha rilasciato in 10 paesi, tra cui l’Italia, l’aggiornamento invernale della sua piattaforma, la Winter Release, con oltre 50 migliorie dell’app tra cui una che ha il sapore di una dichiarazione di guerra nei confronti dei property manager, vale a dire i gestori professionali di appartamenti sull’app. L’update più importante riguarda infatti la creazione della “Rete di co-host“: con questa funzione è possibile trovare e ingaggiare facilmente i migliori co-host del luogo per far gestire il proprio Airbnb direttamente dall’app. Un proprietario può ottenere un’assistenza personalizzata in base alle specifiche esigenze: dalla configurazione dell’annuncio, alla gestione delle prenotazioni e la comunicazione con gli ospiti. E questo non sarà fatto da società di gestione ma da altri host, tutto all’interno della piattaforma, incluso la condivisione dei calendari e concordando direttamente con la persona quale compenso condividere per l’attività svolta.

Airbnb spiega in una nota che i co-host sono host esperti che vantano un curriculum di tutto rispetto sulla piattaforma. Hanno una valutazione media di 4,86 stelle, rispetto al 4,62 medio delle grandi società di property management. Il 73% dei co-host è composto da Superhost e l’84% gestisce alloggi Amati dagli ospiti, ovvero gli annunci più apprezzati su Airbnb. Tra gli oltre 10.000 co-host presenti nei 10 paesi in cui è attiva la funzione , è possibile trovare il profilo più adatto alle proprie esigenze. L’algoritmo di Airbnb suggerirà un elenco di co-host in base a oltre 80 fattori tra cui la posizione, l’esperienza come host e il tipo di alloggio. Sarà possibile consultare i profili e le recensioni che hanno ricevuto, nonché mettersi in contatto con loro direttamente dall’app tramite la messaggistica interna.

Dunque Airbnb sta cercando di sostituirsi ai property manager che spesso offrono proprio lo stesso tipo di servizio al proprietario? Sì e no: Airbnb, fedele alla sua mission, vuole solo che gli alloggi siano gestiti o co-gestiti da persone e non da aziende. Ma dato che poi il co-host per poter fare questa attività deve avere un inquadramento, nulla vieta che sia lui stesso un piccolo property manager o un dipendente di una società di property management con ottimi risultati. Quindi i property manager non spariranno da Airbnb, ma possiamo senz’altro dire che Airbnb sta spingendo le società di gestione a presentarsi come persone e non come brand. E forse gli fa un favore perchè è prorpio qui che si distingue chi fa ospitalità da chi affitta posti letto, magari con check-in automatico e zero contatto umani.

Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb, ha dichiarato: “Con la Rete di co- host, stiamo facilitando il lavoro degli host. D’ora in poi, tu metti a disposizione l’alloggio e noi ti troviamo un co-host eccezionale che ti aiuti a gestirlo”.

Sono poi oltre 20 gli aggiornamenti della piattaforma lato host, tra questi molto interessanti sono anche:

Consigli sul prezzo: è possibile visualizzare i prezzi suggeriti in base ad alloggi simili nella zona e applicare i consigli con un semplice tocco.
Nuove risposte rapide: modelli personalizzabili per inviare rapidamente nmessaggi di benvenuto, dettagli sul check-in, indicazioni e altro ancora.
Scrivania dei guadagni: report personalizzati per visualizzare i guadagni, filtrarli in base alla tipologia e capire facilmente quando si sta per ricevere un pagamento.

Infine, per offrire agli ospiti un’esperienza su misura quando utilizzano l’app, sono stati introdotti diversi altri aggiornamenti anche per loro. Fra le novità segnaliamo:

Tour guidato di benvenuto: ai nuovi ospiti, Airbnb offre ora una panoramica virtuale dell’app.
Destinazioni consigliate: quando si tocca la barra di ricerca, l’app suggerisce le località in base alla cronologia delle ricerche e delle prenotazioni. Inoltre, vengono offerti percorsi rapidi per trovare le ricerche passate e gli annunci consultati di recente.
Consigli per la ricerca: l’app mostra suggerimenti pertinenti per aiutare a trovare soggiorni last minute, sconti offerti dagli host e altro ancora. Ad esempio, se un ospite desidera prenotare un alloggio per 6 giorni, viene suggerito di prolungare il soggiorno di una notte per usufruire di uno scontosettimanale.
Filtri consigliati: Airbnb ha ripensato i filtri di ricerca in modo che riflettano le prenotazioni passate e la ricerca attuale. Ora è possibile visualizzarli, aggiungerli e anche rimuoverli più facilmente.
Caratteristiche personalizzate: l’app mette in evidenza i dettagli rilevanti per la ricerca. Ad esempio, se si viaggia con bambini, vengono mostrati servizi come la stanza dei giochi o il cortile.
Nuova pagina di checkout: Airbnb ha introdotto una pagina di checkout semplificata per gli ospiti ricorrenti.
Metodi di pagamento locali: a breve, Airbnb introdurrà oltre 20 metodi per pagare in tutto il mondo, tra cui Vipps in Norvegia, MobilePay in Danimarca e MoMo in Vietnam.

Tratto da https://www.extralberghiero.it/airbnb-dichiara-guerra-ai-property-manager-ora-il-co-host-si-ingaggia-direttamente-in-app/7835/

PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE L’AVVISO DELLA BANCA DATI

Nella Gazzetta Ufficiale di oggi, che alleghiamo, è stato pubblicato l’avviso di partenza della Banca Dati Strutture Ricettive, scattano i 60 gg per mettersi in regola, dal 2 novembre partiranno controlli e sanzioni per chi non ha il Cin e i dispositivi di sicurezza. E’ stato ribadito che i termini sono quelli indicati nelle FAQ del sito del Ministero del Turismo, quindi per chi aveva già il Codice id Regionale prima delle nuove norme ha ulteriori 60 gg di tempo a disposizione. Siamo in attesa del decreto attuativo per i dispositivi di sicurezza, le targhette e l’esposizione, oltre all’aggiornamento della normativa regionale

IL GIUDICE DA’ TORTO AL CONDOMINIO SI’ AGLI AFFITTI BREVI

Secondo quanto riportato da Repubblica in una recente sentenza del Tribunale di Firenze due condomini hanno perso il ricorso in cui contestavano l’apertura di un B&B in un condominio. Secondo loro era contro il regolamento condominiale ma il Tar ha stabilito che solo il regolamento di tipo contrattuale, che viene approvato o modificato all’unanimità, può mettere dei limiti alla proprietà esclusiva. Questa ennesima sentenza ribadisce quanto già espresso in passato.

DECRETO SALVA CASA CONVERTITO IN LEGGE

E’ stato recentemente convertito in legge il decreto Salva Casa (DL n. 69/2024) che ha modificato molte norme del Testo unico dell’edilizia (dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Le novità vanno dall’introduzione di deroghe all’altezza minima interna e di superficie per monolocali e bilocali alla nuova tolleranza costruttiva del 6% per gli appartamenti con superficie inferiore ai 60 metri quadrati, dal nuovo iter per regolarizzare gli interventi realizzati come varianti in difformità parziale dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge Bucalossi al superamento della doppia conformità anche per le variazioni essenziali.

Ecco le principali novità:

  • la semplificazione per il recupero sottotetti: gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini (nuovo comma 1-quater dell’articolo 2-bis del Testo Unico Edilizia); il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che:
    • siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
    • non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
    • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.
  • nuovi requisiti di abitabilità degli immobili: l’altezza interna delle stanze può arrivare fino a 2,40 metri, mentre la dimensione minima di un monolocale non potrà essere inferiore a 20 metri quadrati per una singola persona e a 28 metri quadrati per due persone, servizi inclusi. Deve comunque essere assicurato il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (nuovo comma 5-bis dell’articolo 24 del Testo Unico Edilizia); in particolare, viene diminuita:
    • la superficie abitabile minima, comprensiva dei servizi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, che passa:
      • da 28 metri quadrati a 20 metri quadri per i monolocali;
      • da 38 metri quadrati a 28 metri quadrati per i bilocali.
    • l’altezza minima, che passa dagli attuali 2,70 a 2,40 metri.

Tali nuove altezze e superfici saranno applicabili qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  • i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  • sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

  • il nuovo iter per regolarizzare le varianti realizzate in parziali difformità a licenze edilizie ante legge n. 10/1977 (nuovo articolo 34-ter del Testo Unici Edilizia). In particolare, con la nuova disposizione si prevede che per gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 (30 gennaio 1977), e, anche se non rientrano nelle tolleranze previste dall’articolo 34-bis, possono essere regolarizzati, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore, mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione (determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5). L’epoca di realizzazione delle varianti potrà essere provata attraverso: informazioni catastali; riprese fotografiche; estratti cartografici; documenti d’archivio; altri atti pubblici o privati. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato dovrà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. Viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, sono soggette alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis;
  • l’ampliamento degli interventi realizzabili in regime di edilizia libera. Tra le novità inserite nel corso dell’iter parlamentare che entrano in vigore con la legge di conversione: l’inserimento tra gli interventi di edilizia libera delle pergole bioclimatiche e l’esclusione dalle attività di edilizia libera delle vetrate panoramiche amovibi (VePA) su porticati pubblici. A seguito delle modifiche apportate, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VePA) su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o su logge rientranti all’interno dell’edificio o sui porticati, ad eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche (lettera b-bis dell’articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia); le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera (nuova lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia);
  • le nuove regole per dimostrare lo stato legittimo degli immobili. A seguito della modifica del primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia, al fine di dimostrare lo stato legittimo, si può far riferimento al titolo abilitativo che ha approvato l’ultimo intervento edilizio realizzato sull’intero immobile o sull’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. In sede di conversione è stato chiarito che le eventuali difformità nelle parti comuni dell’edificio non rilevano sullo stato legittimo delle singole unità immobiliari, così come le difformità delle singole unità immobiliari non rilevano sulle parti comuni dell’edificio (nuovo comma 1-ter dell’articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia);
  • le facilitazioni per i cambi di destinazione d’uso. Il cambio di destinazione d’uso è sempre possibile, all’interno della stessa categoria funzionale, e tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale nell’ambito di immobili ubicati nelle zone A, B e C. Con la legge di conversione viene precisato che: i cambi di destinazione d’uso sono consentiti sia senza opere che con opere; sono considerati cambi d’uso senza opere quelli con attività di edilizia libera; i piani urbanistici possono consentire i cambi di destinazione d’uso di primi piani e seminterrati, qualora sia consentito dalla legislazione regionale (articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia);
  • le nuove tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. In sede di conversione è stata inserita una nuova tolleranza costruttiva del 6% per gli appartamenti con superficie inferiore ai 60 metri quadrati. Con l’aggiunta di tale soglia, quindi, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le nuove tolleranze costruttive sono pari al: 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; 3% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 300 e i 500 metri quadrati; 4% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 100 e i 300 metri quadrati; 5% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; 6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati (nuovi commi 1-bis, 1-ter dell’articolo 34-bis del Testo Unico Edilizia);
  • il superamento della doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA (nuovo articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia). In sede di conversione, l’eliminazione della doppia conformità è stata estesa anche alle variazioni essenziali. In base alla nuova disposizione, nei casi di parziale difformità o variazione essenziale, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

Ricordiamo che:

  • ogni Stato membro dovrà trasmettere alla Commissione entro il 31.12.2025, la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici. Quindi, si presume che eventuali novità (soprattutto incentivi fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico) si conosceranno entro la fine del prossimo anno con partenza di applicazione nel 2026;
  • entro il 01.01.2025, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni per eliminare l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • gli Stati membri dovranno adottare e applicare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici: cambierà, quindi, l’Ape;
  • entro il 29.5.2026, gli Stati membri introdurranno un sistema per i passaporti di ristrutturazione;
  • verrà stabilito un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici (colonnine di ricarica), oltre che dei posti bici.

Si allegano alcuni articoli di approfondimento e il testo integrale del decreto e della direttiva case green.

I consigli di Marco Camisani Calzolari, Airbnb e Polizia per evitare truffe online

Continua a crescere il fenomeno delle truffe online. Nonostante siano generazioni native digitali, a sorpresa a essere maggiormente vittime di questi fenomeni, dalle frodi con carte di credito al phishing, sono Gen Z e Millennial e non i senior. È quanto emerge dalle evidenze di Polizia di Stato e Airbnb, che alla vigilia dell’estate e delle prenotazioni delle vacanze hanno rinnovato la collaborazione per aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Il Testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, divulgatore tecnologico e volto televisivo, che si è messo a disposizione in quanto collabora già con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online.

L’identikit della vittima

Secondo il Report 2023 delle attività della Polizia Postale, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un conseguente incremento del denaro sottratto, che è passato da 114 milioni di euro a 137 milioni (+20%).1 Sono invece 2.500 i siti di phishing individuati e bloccati da Airbnb solamente negli ultimi 12 mesi. Anche se nate e cresciute nell’era digitale, le nuove generazioni sono meno attente quando si tratta di sicurezza online. Secondo Consumerismo, 1 italiano su 5 dichiara di aver subìto almeno una truffa mentre faceva acquisti in rete, percentuale che sale al 33,1% nella fascia d’età 25-34 anni: ciò significa che 1 giovane su 3 è caduto nelle “trappole” dell’e-commerce.2 L’Italia non fa eccezione rispetto all’Europa, come evidenziano le indagini di Airbnb:

  • Nel Regno Unito, i giovani tra i 18 e i 34 anni sono stati truffati più di ogni altra fascia di età e più di un terzo (34%) non saprebbe a chi rivolgersi per chiedere aiuto qualora venisse truffato.
  • In Spagna, la maggior parte dei Baby Boomer (60%), Gen X (55%) e Millennial (56%) utilizza una password diversa per ogni account online, mentre la percentuale scende fino alla metà (50%) se si considera la Gen Z.
  • Nei Paesi Bassi, quasi un terzo degli utenti in fascia 18-24 anni (31%) e tra i 25 e i 34 anni (33%) è disponibile a pagare le vacanze con un bonifico bancario, una modalità di pagamento meno sicura, rispetto ad appena il 14% dei 55-64enni e il 14% degli over 65.
  • In Francia, quasi un quarto (23%) degli utenti utilizzerebbe un social network per pagare o prenotare un alloggio per le vacanze, un contesto nel quale i truffatori potrebbero prendere di mira le vittime con offerte troppo allettanti per essere vere.

Anche se l’opinione comune è che i Baby Boomer siano i più a rischio truffa, nella realtà i Millennial ammettono di essere disposti ad azzardare acquisti d’impulso se ciò implica un risparmio in termini economici; le persone di questa fascia d’età, infatti, sono più propense a mettersi d’accordo al di fuori delle piattaforme di prenotazione affidabili, esponendosi in questo modo a un maggiore rischio che qualcosa vada storto. Infine, l’attitudine rilassata nei confronti dei social media che si frequentano ogni giorno può essere tra le cause che espongono i più giovani alle brutte sorprese.

Valentina Reino, Responsabile relazioni istituzionali di Airbnb Italia, ha dichiarato: “Ci troviamo nel pieno del periodo delle prenotazioni; questa iniziativa vuole aiutare le persone a capire quali siano i campanelli d’allarme da cogliere e le buone pratiche da adottare. Quando si tratta di prenotare su Airbnb, incoraggiamo i nostri ospiti a comunicare, prenotare e pagare solo sulla piattaforma, dove le transazioni sono sicure e possono contare anche su AirCover, il nostro programma assicurativo a tutela di host e ospiti. La grandissima parte dei tentativi di raggiro avviene infatti fuori dal nostro sito”.

“Negli ultimi anni si sta assistendo ad un costante aumento nel settore dei reati finanziari commessi online, solo nel 2023 la Polizia Postale ha trattato oltre 16mila casi, tra cui quelli legati alla prenotazione di case vacanza, pacchetti e titoli di viaggio. Sebbene la maggior parte delle truffe si realizzino al di fuori delle piattaforme di prenotazione di viaggi, anche in tale settore riscontriamo significative evidenze, specialmente in coincidenza dei periodi di punta per la pianificazione delle vacanze. Sono tipologie di raggiri che, con un’adeguata e costante opera di sensibilizzazione verso gli utenti, possono essere riconosciuti ed evitati, e in tale direzione è massimo l’impegno della Polizia Postale. Per tale motivo, apprezziamo e rinnoviamo la collaborazione con Airbnb nella prevenzione di tali reati.” Massimo Bruno, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore della Divisione Financial Cybercrime del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Come evitare le truffe online: i consigli

Controllate l’indirizzo del sito web. Che si utilizzi un computer o uno smartphone, meglio verificare di stare prenotando attraverso una piattaforma ufficiale

Non cliccate su link sconosciuti. L’utilizzo rilassato dei social media può contribuire a esporre gli utenti al rischio di truffa. Se non si è sicuri che un messaggio o un post provengano da un’azienda riconosciuta, non condividere o interagire con essi e non cliccare su eventuali link presenti. Airbnb fornisce delle linee guida su come identificare un link o un’email autentica della piattaforma.

Diffidate di offerte troppo convenienti o richieste di caparra. Con il costo della vita che tende ad aumentare, molti consumatori sono a caccia di offerte vantaggiose; ma se un’offerta o un annuncio sembrano troppo belli per essere veri, potremmo essere di fronte a una truffa. In questo caso è consigliabile prendersi tutto il tempo necessario per esaminare i dettagli dell’annuncio e le recensioni esistenti, soprattutto se viene messa fretta per il pagamento.

Non pagate mai con bonifico bancario. Si tratta di uno strumento di pagamento non consentito da Airbnb. Meglio utilizzare la carta di credito, che offre più tutele. Se si riceve la richiesta di pagare un viaggio tramite bonifico bancario, criptovalute o carte regalo, è molto probabile che si tratti di una truffa.

Prenotate, pagate e comunicate solo sulla piattaforma. Alcuni utenti potrebbero essere attratti dalla proposta di trattare privatamente fuori dal portale per risparmiare. Tuttavia questo non consente di usufruire delle garanzie Airbnb, che non riconosce i pagamenti effettuati dagli ospiti fino a 24 ore dopo il check-in, mentre AirCover per gli ospiti fornisce una protezione per alcune possibili evenienze.

Controllate le recensioni. Leggere le opinioni di altri ospiti è utile per farsi un’idea più precisa prima di prenotare, controllando le valutazioni e le recensioni e leggendo attentamente la descrizione dell’annuncio. Inoltre è possibile porre domande all’host tramite la messaggistica sulla piattaforma prima di bloccare le date.

Comunicate con l’host. A prenotazione effettuata, prima di mettersi in viaggio, è preferibile contattare l’host per prendere accordi sull’arrivo, e verificare eventuali necessità particolarmente importanti. In caso di mancanza di risposta, contattate subito il servizio clienti.

Come segnalare un dubbio nel modo giusto. Su Airbnb, gli utenti possono segnalare messaggi controversi direttamente dalla messaggistica interna, mentre casi sospetti possono essere segnalati tramite una bandierina presente su ciascun annuncio. Se si è effettuato un pagamento fuori dal sito, è necessario contattare subito l’assistenza clienti che è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

CHECK IN ONLINE: DUBBI E LEGITTIMITA’

Riaffiorano dubbi sul check-in online nelle case offerte sul mercato Hospitality, la normativa non è chiara o aggiornata e quindi come sempre ci si affida alla discrezionalità della questura di turno, per cercare di chiarire pubblichiamo questo testo tratto da https://hospitalitylawlab.net/2023/03/17/check-in-online-e-problemi-di-legittimita/

Dubbi generati, da una parte, dall’opinione di alcune Questure che interpretano rigidamente gli obblighi di identificazione e comunicazione dei guest previsti dalla normativa penale applicabile (si tratta dell’Art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, noto come TULPS. Un articolo che, secondo l’Art. 19-bis D.L. 113/2018 conv., “…si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni”). Dall’altra, proprio queste interpretazioni rigide di alcune Questure fanno nuovamente affiorare i dubbi sulla legittimità delle relative norme, incompatibili con l’impianto civilistico del nostro ordinamento.

La disposizione interpretativa del 2018 voleva colmare un vuoto normativo, posto che per le locazioni di durata superiore ai 30 giorni la verifica da parte dell’Ordinamento era prevista grazie alla normativa sulla c.d. “cessione fabbricati” (art. 12 del D-L 21 marzo 1978, n. 59, conv. in L.18 maggio 1978, n. 191), oggi  sostanzialmente assorbita dall’obbligo di  registrazione del contratto (come spiegato dalla Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011).

Il conflitto tra due impianti normativi

L’opinione recente di alcune (poche) Questure è che l’identificazione di ogni guest, sia da parte del gestore della struttura ricettiva che del locatore di appartamento privato, debba avvenire di persona, con esibizione di un valido documento presso la struttura prima di dare alloggio a qualsiasi ospite pernottante. Una verifica che non potrebbe essere sostituita da forme di identificazione a distanza. Tuttavia, un’interpretazione così spinta della norma, già difficilmente applicabile a chi conclude contratti di locazione, si discosta vistosamente dai principi dell’ordinamento civilistico.Abbiamo parlato, della portata di tale contrasto, con il prof. Alessio Lanzi e l’avv. Angelo Giuliani, entrambi partner penalisti di Hospitality Law Lab, e con l’avv. Donatella Marino, civilista.

Spiega Lanzi che “la formulazione originaria dell’art. 109 TULPS prevedeva obblighi di identificazione e comunicazione dei dati degli ospiti esclusivamente a carico di alberghi e  gestori di strutture ricettive. Con lo sviluppo dei cosiddetti “affitti brevi” conclusi tramite le piattaforme come Airbnb si evidenziava però una lacuna nel sistema, in quanto sfuggivano al controllo coloro che alloggiavano in case private per periodi inferiori ai 30 giorni. Il Legislatore è dunque intervenuto per realizzare così un efficace strumento di supporto alle Forze di Polizia nel rintracciare eventuali ricercati”.

Chiarisce Giuliani che “l’art. 109 TULPS rappresenta un illecito penale di natura contravvenzionale, come tale punibile a titolo sia di dolo sia di colpa, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206,00 Euro. La norma prevista dal D.L. 113/2018 conv. ha avuto in effetti il merito di colmare un importante vuoto per le locazioni inferiori ai trenta giorni”.

Quanto alle problematiche applicative, aggiunge la Marino che “la norma era ben pensata, nel Regio Decreto del 1931, per alberghi e strutture ricettive dotati di formule di accoglienza e reception all’arrivo dei viaggiatori. L’estensione alle formule del mercato cosiddetto non (o extra) alberghiero, spesso privo di reception, aveva già generato problemi. La disposizione interpretativa del 2018 che estende dunque ai locatori (per periodi inferiori ai 30 giorni) questi obblighi genera poi ulteriori seri temi di conflitto con i principi civilistici in quanto incompatibile con la natura del contratto di locazione”. 

Le ricadute applicative sono importanti. Conclude infatti la Marino che, “applicando l’interpretazione restrittiva proposta da alcune Questure, si richiederebbe, per esempio, al locatore (proprietario o gestore/property manager dell’immobile)  che concede in locazione una casa, magari ampia e magari per qualche settimana, di impedire all’inquilino di ospitare amici e parenti se non previa identificazione, in presenza, di ogni ospite invitato durante il soggiorno. Dal punto di vista civilistico, una simile ingerenza da parte del locatore nel godimento dell’alloggio da parte del guest, oltre che risultare impraticabile senza il ricorso al check in a distanza, snaturerebbe il contratto di locazione”.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SUL TURISMO

La regione Veneto ha pubblicato, nel BUR n. 84 del 21/06/2024, le modifiche alle leggi regionali n. 11 del 14/06/2013, n. 23 del 19/06/2019 e n. 28 del 10/08/2012 per adeguarsi alla nuova normativa nazionale introdotta dall’articolo 13 ter del DL 18/10/2023 n. 145, convertito in legge n. 191 del 15/12/2023, che disciplina il Codice Identificativo Nazionale e gli obblighi in tema di sicurezza per le locazioni inferiori ai 30 giorni.

L’aggiornamento della normativa regionale è stato fatto per adeguarsi alla sopracitata legge, in particolare per il codice identificativo nazionale, che ha prevalenza rispetto al codice regionale.

Vengono abrogati gli obblighi espositivi locali e sui portali telematici con le relative sanzioni, resta quanto indicato dall’articolo 13 ter, cioè obbligo di esposizione all’esterno dell’edificio, salvo vincoli urbanistici e paesaggistici, e sugli annunci pubblicati online; se fossero rimaste le sanzioni regionali si sarebbe creato uno svantaggio per gli operatori del Veneto, valgono quindi quelle nazionali, di importo più basso.

L’articolo 13 ter non ha disciplinato le modalità di esposizione del CIN e quindi restano valide quelle attuali indicate dalla regione Veneto

Viene rinviato ad un regolamento regionale la disciplina attuativa dell’articolo 27bis della legge regionale n.11, compreso le modalità di rilascio del CIR per ottenere il CIN e della sua esposizione. Lo stesso regolamento disciplinerà anche gli agriturismi e gli agricampeggi.

La vigilanza sulle attività ricettive resta di competenza dei Comuni.

13 GIUGNO 2024: PARTE IL CIN ANCHE IN VENETO

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Per accedere alla banca dati ecco il link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it

Gli obblighi, le sanzioni e le altre diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

PUBBLICATO IL DECRETO PER INTEROPERABILITA’ BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE

In allegato il Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 (prot. 16726/24) recante “Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche”. Si precisa che le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del decreto.

ACCONTO SI’ O NO?

Tutti i casi in cui è possibile ridurre o azzerare gli acconti

Dopo la lunga vicenda giudiziaria e la transazione siglata con l’Agenzia delle Entrate, Airbnb applica dal 2024 la ritenuta al 21% sui redditi da locazione breve erogati in Italia ai proprietari. Altri portali OTA internazionali hanno avviato le ritenute fiscali nel corso del 2024, mentre i property manager residenti tassano alla fonte i compensi agli host da anni (l’obbligo di trattenuta c’è dal 1/6/2017). Quando manca ancora più di un mese al tax day del 1° Luglio, analizziamo gli effetti della ritenuta sugli acconti di imposta 2024.

OCCHIO AGLI AUTOMATISMI

Nei software dichiarativi fiscali (sia 730 che modello Redditi PF), il calcolo degli acconti avviene in modo automatico, e gli acconti sono tendenzialmente pari al 100% del saldo.
Questo metodo penalizza ovviamente i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta, e richiede un intervento mirato nella dichiarazione dei redditi.
Come vedremo, in presenza di ritenute 2024 del portale (Airbnb) o del property manager, è possibile ridurre o azzerare gli acconti.

CHI HA DIRITTO A “TAGLIARE” GLI ACCONTI

AZZERAMENTO

Per poter azzerare del tutto gli acconti 2024 (cedolare secca o Irpef) sono necessari questi elementi:

  1. Subire ritenute dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024 da un portale OTA o da un property manager o altro intermediario sull’intero reddito da locazione breve;
  2. Non avere nel 2024 prenotazioni dirette o altri portali senza ritenuta.

ESEMPIO 1:
Alloggio ad uso turistico al primo anno di attività nel 2023
, senza property manager e pubblicata solo su Airbnb senza prenotazioni dirette.
Reddito 2023 = 30.000 euro
Ritenuta Airbnb nel 2024: attiva da Gennaio
Saldo cedolare secca 2023 = 6.300 euro
Acconti 2024 automatici = (6.300 euro) azzerati (coperti da ritenute Airbnb 2024)
Azzeramento acconti 2024 ammesso perché tassazione 2024 coperta da ritenute Airbnb.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 6.300 euro.

ESEMPIO 2:
Alloggio ad uso turistico con property manager nel 2023 e 2024
, senza prenotazioni dirette.
Reddito Imponibile 2023 = 40.000 euro
Ritenuta property manager: attiva nel 2023 e nel 2024 e pari a 8.400 euro
Certificazione CU 2024 redditi 2023: disponibile
Saldo cedolare secca 2023 = zero (coperto da ritenute PM 2023)
Acconti 2024 = zero (coperti da ritenute PM 2024)
Azzeramento acconti 2024 ammesso perché tassazione 2024 coperta da ritenute Property Manager.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 8.400 euro

RIDUZIONE

Anche nel caso di più case, prenotazioni dirette, senza ritenute o con ritenute parziali, è comunque possibile ridurre parzialmente gli acconti (cedolare secca o Irpef), calcolando esattamente il reddito 2024 (in modo approssimativo a Giugno e in modo più completo a Novembre), versando come acconti l’imposta calcolata sui redditi 2024.

ESEMPIO 3:
2 Alloggi ad uso turistico dello stesso proprietario, senza property manager, pubblicati uno su Booking (+ prenotazioni dirette) e l’altro su Airbnb.
Reddito 2023 e 2024 prima casa (Booking + prenotazioni dirette) = 50.000 euro
Saldo cedolare secca 2023 al 21% prima casa = 10.500 euro
Acconti 2024 al 21% = 10.500 euro
Reddito 2023 e 2024 seconda casa su Airbnb = 20.000 euro
Ritenuta Airbnb nel 2024: attiva da Gennaio
Saldo cedolare secca 2023 al 21% seconda casa = 4.200 euro
Acconti 2024 sulla casa su Airbnb: zero (coperti da ritenute Airbnb 2024)
Reddito totale 2023 = 70.000 euro
Saldo cedolare secca totale 2023 = 14.700 euro
Acconti cedolare secca totali 2024 = 10.500 euro
Riduzione acconti 2024 ammessa perché tassazione calcolata esattamente su redditi 2024 e parzialmente coperta da ritenute Airbnb.
RISPARMIO TOTALE SU ACCONTI 2024 = 4.200 euro

RATEIZZAZIONE DEGLI ACCONTI

Nel caso l’acconto sia proprio dovuto, è possibile ridurne l’impatto finanziario, rateizzando il pagamento del primo acconto, che può essere rateizzato fino a 7 rate.
Il secondo acconto non può essere rateizzato: con il modello Redditi PF 2024 si paga in unica soluzione il 2 Dicembre, mentre nel 730 il secondo acconto viene trattenuto con la mensilità di novembre di stipendio o pensione.
La tabella che segue si riferisce alle rate per tutti i tributi e contributi da Dichiarazione Redditi PF, tranne che per il secondo acconto. Per il 730 la rateizzazione segue i mesi, da Luglio a Novembre (es.: con due rate pagamento a Luglio e Agosto, con tre rate pagamento a Luglio, Agosto e Settembre…).

CAMBIO DI REGIME FISCALE

In alcuni casi, quando viene modificato il regime fiscale da un soggetto, per esempio da ordinario a forfettario e viceversa, è possibile non versare gli acconti.

SANZIONI

Se viene adoperato il metodo previsionale per gli acconti, le riduzioni o azzeramenti non vanno fatti in modo arbitrario, ma coerente con gli effettivi redditi prodotti. Eventuali differenze in difetto emergeranno nella dichiarazione 2025 dei redditi 2024 e verranno sanzionate.

COME RIDURRE E AZZERARE

Per il modello Redditi PF 2024, la riduzione o omissione degli acconti va effettuata direttamente nel modello F24 al momento del versamento.
Per il modello 730 2024, il non versamento degli acconti o l’inserimento di un minore importo per gli acconti vanno indicati nel Quadro F, Sezione V, rigo F6 (v. immagine)

UN “TAGLIO” CHIRURGICO

Mentre arriva la notizia dei 3 milioni di modelli 730 precompilati errati, vi ricordiamo che tutte le azioni descritte in questo articolo vanno valutate ed effettuate con l’assistenza del proprio commercialista, per prevenire errori, sanzioni e accertamenti.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy tratto da https://www.extralberghiero.it/come-avere-il-taglio-degli-acconti-per-gli-se-sei-un-host-con-ritenuta-airbnb/7436/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ljrxepXf7honf8S82gOhtl-3LG9VFHcdLuSsTyqj_CSThWZMhbppY1qE_aem_ATIBBhQNXbLQG5RWIK1YTiBuZlNPZPddBnkwFK-AJzBRosQ9IiSg20NGeW6hUkFza16u7VRcnt5vTvHH2Drm1W_L

LE PROSSIME SCADENZE FISCALI

Un unico giorno per Dichiarazione imposta di soggiorno, CLB e versamento saldo e primo acconto

Si avvicina il Tax Day, ovvero la scadenza annuale del versamento delle imposte, praticamente per tutti: persone fisiche, partite Iva, società e, ove dovute, anche per gli enti non commerciali. Quest’anno il tax day sarà il 1° Luglio, perchè il 30/6 cade di domenica.
Ma oltre che per i versamenti d’imposta, il 1° Luglio è una data importante per altri adempimenti del settore turistico, che riguardano anche host e property manager: il calendario fiscale, che troverete a fine articolo, sarà molto fitto fino a Novembre.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La dichiarazione annuale va presentata sull’applicazione web rilasciata l’anno scorso nell’area servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, selezionando fra i servizi “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
La piattaforma consente da alcune ore di presentare anche le dichiarazioni relative al 2023, mentre è ancora attiva per le dichiarazioni tardive e rettificative per il 2020, 2021 e 2022.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale imposta di soggiorno si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
Attenzione: per imposta di soggiorno si intende quella totale movimentata, non solo quella riscossa, che attualmente è minimale, visti gli accordi di Airbnb con numerosi comuni fra i circa mille che applicano questa imposta.
Si raccomanda quindi di non rischiare le maxisanzioni.

Dal 2022, la nuova dichiarazione annuale è obbligatoria anche per le locazioni turistiche.
Quest’anno non ci sono esoneri dalla dichiarazione: lo chiariscono in modo lapidario le FAQ nn. 8 e 9, che distinguono il 2020-2021 (periodo di introduzione del nuovo formato e quindi di tolleranza) dall’anno 2022 e successivi: “al di fuori di tale caso (e quindi dal 2022), è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno“. (per dettagli e documento FAQ completo, v. nostro articolo precedente)
Addirittura, la dichiarazione deve essere comunque presentata anche in assenza di presenze nell’anno 2022, al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo (FAQ n. 27).

LO SPETTRO DEL MODELLO 21

Una recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia ha riaffermato i principi alla base dell’invio del precedente modello annuale da inviare ai comuni, il Modello 21. Molti comuni non hanno mai smesso di chiedere la compilazione di questo modello e altri hanno ricominciato a chiederlo.

MODELLO CLB

La CLB (comunicazione locazioni brevi) è un adempimento fiscale degli intermediari (property manager, agenti immobiliari, siti, portali) introdotto già dall’anno d’imposta 2017, alternativo alla certificazione CU. La CLB va presentata entro il 30 Giugno (quest’anno 1° Luglio) dall’intermediario quando non gestisce i pagamenti e contiene in sostanza le stesse informazioni della certificazione CU. Molti intermediari che decidono di non gestire pagamenti per semplificare, dimenticano questo adempimento, rischiando così sanzioni e accertamenti su di sé e sui proprietari gestiti. 

CALENDARIO SCADENZE

La scadenza di presentazione del modello Redditi PF è stata modificata per il 2024 al 15 Ottobre

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy, tratto da https://www.extralberghiero.it/1-luglio-si-avvicinano-le-scadenze-fiscali-per-lextralberghiero/7403/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ZWhEqFG8Fz_fZnJME1snjBslafzE6G5c3weqKaVFm9RMo1TC5MpW-nJo_aem_AYSkJ01x1qgAnhrwPVe0E8tlbC0Yj-58_sWmexO-nJ-ASFTTioJeSZDKnYaPtVSNASD-fXGJWCXiHRLbFDR4AjIK

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Analisi e Studi

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NULLA LA DELIBERA PER MAGGIORAZIONE SPESE CONDOMINIALI

La Cassazione, con ordinanza n. 20888 del 18 luglio 2023, ha chiarito che è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con cui si stabilisce un incremento forfettizzato della quota di contribuzione, alle spese di gestione di un ascensore, per una unità immobiliare adibita ad ufficio.

Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha stabilito un interessante principio.

Nel senso che la ripartizione delle spese di gestione dell’impianto di ascensore deve avvenire sulla base del criterio legale previsto dall’art. 1124 del c.c.

Pertanto non può farsi applicazione del principio di proporzionalità dell’uso di cui all’art. 1123 secondo comma del codice civile.

Insomma non possono essere maggiorate le spese imputate nella tabella millesimale per il maggiore utilizzo dell’impianto a causa del notevole afflusso di persone.

La modifica del criterio legale di ripartizione delle spese può avvenire, legittimamente, soltanto con il consenso dell’intera compagine condominiale,  quindi dell’unanimità dei condomini, e non con una delibera approvata a maggioranza, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione.

È però da attenzionare che, mentre è nulla la delibera che stabilisce l’incremento,  le successive delibere, che ripartiscono le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall’assemblea  condominiale, sono annullabili e non nulle per propagazione.

Infatti non sono volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi.In altre parole denotano soltanto la violazione di dette regole.

Di conseguenza l’invalidità delle spese di ripartizione può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall’art.1137 c.c.

Da sottolineare che per analogia non si possono maggiorare neanche per strutture ricettive o locazioni turistiche, sulla falsariga di altre sentenze che hanno ribadito questo principio.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza 3179/2020, ha affermato che l’attività di B&B non modifica la destinazione d’uso dell’immobile e, quindi, non giustifica una modifica nella ripartizione delle spese condominiali. Alle stesse conclusioni del Tribunale siciliano, era giunto qualche anno prima anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19388/2016 peraltro richiamata dalla sentenza catanese.

Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha stabilito un interessante principio. Nel senso che la ripartizione delle spese di gestione dell’impianto di ascensore deve avvenire sulla base del criterio legale previsto dall’art. 1124 del c.c.Pertanto non può farsi applicazione del principio di proporzionalità dell’uso di cui all’art. 1123 secondo comma del codice civile.

CEDOLARE SECCA ESTESA ALLE IMPRESE

La Corte di Cassazione ha risolto una controversia che durava da oltre un decennio. Con la sentenza n. 12395, depositata il 7 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito la possibilità di applicare la cedolare secca anche quando l’inquilino è una società o un’impresa che affitta una casa per i propri dipendenti, clienti o fornitori. Una sentenza rivoluzionaria, che cambia l’approccio che finora è stato tenuto nei confronti di chi affittava con partita iva.

Cedolare secca e natura soggettiva del conduttore

La sentenza ha chiarito che la natura soggettiva del conduttore è irrilevante, anche se la locazione avviene nell’esercizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo. Questo significa che la cedolare secca può essere applicata indipendentemente dal tipo di inquilino.

La posizione assunta dall’Agenzia delle entrate è stata oggetto di diversi contenziosi. Numerose sono state le sentenze che hanno smontato la posizione del Fisco; si veda ad esempio la C.T. Prov Reggio Emilia 470/3/14 oppure la C.T. Reg. Lazio n°1723/10/222. Finalmente si arriva ad una pronuncia di legittimità. Infatti, con la sentenza n. 12395, depositata in data 7 maggio (in allegato) , la Corte di Cassazione mette la parola fine al contrasto Fisco-Giurisprudenza. Ammettendo la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui chi prende in affitto l’immobile sia un’impresa o un professionista

Aliquota alta al 26% per affitti brevi

Per quanto riguarda la cedolare secca, un particolare regime di tassazione degli affitti che trova applicazione anche per chi concede in locazione immobili per brevi periodi, l’aliquota sale al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Questa è una delle indicazioni fornite da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla legge di Bilancio 2024.

Novità fiscali per gli affitti brevi

A partire dal primo gennaio di quest’anno, sono state introdotte alcune novità sulla fiscalità che riguarda la tassazione delle locazioni a breve termine (fino a 30 giorni). L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito con una circolare che cosa è cambiato e come si deve comportare il proprietario di immobili messi a locazione, che opti per il regime della “cedolare secca”. Queste modifiche riguardano principalmente la tassazione delle locazioni a breve termine e rappresentano una “opportunità” per chi ha appartamenti disponibili.

COMUNICAZIONI TARDIVE DAC7

Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni DAC7 tardive e integrative

La proroga al 15 Febbraio scorso non è stata sufficiente per molti property manager, agenti immobiliari ed altre piattaforme digitali, al fine di presentare in tempo la comunicazione DAC7. Fra i motivi, l’assenza di software commerciali DAC7 e l’assenza del modulo DAC7 nella maggior parte dei PMS e gestionali.

LE FAQ SUL DAC7

Il 9 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sul DAC7, includendo anche una FAQ dedicata ai property manager, che conferma l’obbligo di comunicazione nel caso di account professionali dei PM nelle OTA (v. immagine di seguito).

LE REGOLE PER LE COMUNICAZIONI TARDIVE

Per la questione delle comunicazioni omesse (punite con sanzioni fino a 31.500 euro), abbiamo contattato la Direzione competente dell’Agenzia delle Entrate, che ci ha risposto, chiarendo quanto segue:

  • le comunicazioni DAC7 omesse sono punite con sanzioni fino a 31.500 euro;
  • le comunicazioni DAC7 trasmesse dopo il 15 Febbraio 2024 sono considerate tardive;
  • le comunicazioni tardive sono comunque acquisite anche oltre la scadenza del termine del 15 Febbraio.

Non si applica quindi il termine di 90 giorni per le comunicazioni tardive, previsto per tutte le dichiarazioni fiscali. Per quanto riguarda le sanzioni, non ci è stato confermato che non verranno applicate nel caso di comunicazioni DAC7 tardive.

COMUNICAZIONI INTEGRATIVE

Le comunicazioni integrative DAC7 sono ammesse, anche se non è indicato nella normativa quale sia il termine. Le modalità di compilazione della comunicazione integrativa sono indicate nelle specifiche tecniche (in allegato il pdf)
Si suggerisce di integrare le comunicazioni incomplete, presentando comunicazione integrativa, per evitare la sanzione per informazioni incomplete o inesatte, fino a 10.500 euro.

COSA FARE

Nel caso non abbiate presentato la comunicazione DAC7 entro il 15 Febbraio, siete ancora a tempo a presentarla in modalità tardiva. L’invio tardivo non garantisce la non applicazione delle sanzioni, ma cambia lo status della vostra comunicazione da omessa a tardiva. Se poi si trasmette la comunicazione tardiva entro il 15 Maggio, nel caso di contestazioni si può provare ad invocare la buona fede nell’invio entro i 90 giorni.
Avviso per i Property manager e altre piattaforme digitali: se credete di essere invisibili per il DAC7 e avete deciso di non trasmettere la comunicazione, vi sbagliate di grosso, perché tutti i portali OTA hanno già trasmesso nel loro DAC7 tutti i dati del vostro account professionale, che vi individuano come soggetti obbligati ad una ulteriore comunicazione DAC7, perché l’account è incompleto degli IBAN e codici fiscali di tutti i proprietari e titolari dei singoli immobili.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy tratto da https://www.extralberghiero.it/dac7-novita-per-le-comunicazioni-tardive/7297/

Link per le FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-gestori-di-piattaforme-imprese

AIRBNB SUMMER RELEASE 2024

Airbnb ha rilasciato gli aggiornamenti estivi della piattaforma, lanciando Icone, una nuova categoria di esperienze straordinarie offerte dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport. Già online le prime 11 Icone su Airbnb, e altre esperienze si aggiungeranno all’elenco nel corso dell’anno.

Icone è una nuova categoria che sarà disponibile direttamente sulla home page. La maggior parte delle attività non ha un costo di partecipazione, e in ogni caso non si superano mai i 100 dollari per ospite. Un conto alla rovescia mostra il tempo che manca alla pubblicazione di ciascuna esperienza e gli ospiti possono richiedere di prenotare tramite l’app. I fortunati ospiti selezionati riceveranno un biglietto d’oro digitale. Nel 2024 verranno messi a disposizione oltre 4.000 biglietti d’oro.

Ecco le prime 11 Icone:

  1. Sogni galleggianti nella casa di Up: dormi in una delle case più famose di Disney e Pixar che, sì, fluttua nell’aria. Entrerai nel mondo di Carl grazie a questa dettagliata ricostruzione della sua casa, provvista di oltre 8.000 palloncini e situata tra le scenografiche rocce rosse di Abiquiú, nel Nuovo Messico.
  2. Dormi nel Museo Ferrari: lasciati coinvolgere dal mondo delle corse con un soggiorno presso il Museo Ferrari di Maranello. Il tuo letto sarà realizzato con la stessa pelle dei sedili della Ferrari. Potrai fare un giro di pista con l’Ambassador Ferrari Marc Gené e assistere alla corsa più importante dell’Emilia-Romagna come VIP.
  3. Entra nel mondo di X-Men ’97: vivi come uno degli X-Men con questa riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello stato di New York. Potrai padroneggiare le tue abilità mutanti e persino allenarti nella Stanza del Pericolo.
  4. Trattati da VIP con Kevin Hart: Kevin Hart ti porta nella Coramino Live Lounge, riservata esclusivamente ai membri, per una serata super. Unisciti a Kevin e ai suoi amici in questo speakeasy segreto, dove ti offriranno una degustazione di tequila e uno spettacolo di cabaret dal vivo con i migliori comici in circolazione.
  5. Svegliati nel Museo D’Orsay: soggiorna nell’iconica sala dell’orologio del museo d’arte parigino, trasformata in una lussuosa camera da letto da Mathieu Lehanneur, designer della torcia e del braciere dei Giochi di Parigi 2024. Dalla terrazza potrai assistere alla storica cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terrà lungo la Senna.
  6. A tu per tu con Doja Cat: fresca di tour tra i più grandi palchi del mondo, Doja ti ospita per un’esperienza più intima. Goditi un’indimenticabile esibizione domestica dell’artista vincitrice di un Grammy, che includerà le sue canzoni preferite e brani dell’ultimo album.
  7. Soggiorna nella casa di Prince del film Purple Rain: Prince ha acquistato la casa di Minneapolis che compare nel leggendario film Purple Rain, che finora non è mai stata accessibile al pubblico. Visita la casa e ascolta brani inediti di Prince in un’esclusiva sessione in studio.
  8. Gioca con Khaby Lame: il sensazionale influencer di TikTok Khaby Lame ti invita nella sua città, Milano, per un’epica esperienza di gioco notturna. Soggiornerai in un loft da gamer unico nel suo genere, progettato da Khaby stesso. #learnfromkhaby, impara da lui e affrontalo in una Battle Royale di Fortnite.
  9. Parti in tournée con Feid: unisciti alla superstar del reggaeton nel suo FERXXOCALIPSIS World Tour per un’intera settimana. Partecipa alle prove, sali sul bus della tournée e accedi al backstage di ogni spettacolo.
  10. Vivi come la star di Bollywood Janhvi Kapoor: Janhvi Kapoor ti invita nella leggendaria casa della famiglia Kapoor a Chennai, in India. Scopri i suoi segreti di bellezza in stile Bollywood, assaggia i suoi piatti preferiti dell’India meridionale e molto altro. Janhvi ti ospiterà personalmente in questo indimenticabile pernottamento.
  11. Vivi momenti indimenticabili con Inside Out 2: in previsione dell’uscita il 19 giugno di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar, puoi pernottare nel Quartier generale, il centro di controllo delle emozioni di Riley. La tua host, Joy, ti accoglierà nel suo vivace mondo per assistere alle emozioni in azione e aiutare a mantenere l’equilibrio.

Nuove funzionalità per i viaggi di gruppo

Oltre l’80% delle prenotazioni su Airbnb riguardano viaggi di gruppo, ma l’app non è stata progettata per i gruppi. Per questo motivo si sono aggiunte nuove funzionalità che rendono la pianificazione di questo tipo di viaggi più semplice, e possono essere usate anche dagli host come leve di marketing, invitando gli ospiti ad eseguire queste azioni:

  • Liste dei preferiti condivise: gli utenti possono condividere facilmente i preferiti con altre persone, invitandole ad aggiungere case, note e votare gli annunci.
  • Nuova scheda Messaggi che consente a tutti coloro che viaggiano di comunicare con l’host in una conversazione di gruppo. Il design semplificato riunisce in un unico posto tutti i messaggi di ospiti, host e supporto clienti, semplificando la ricerca dei messaggi stessi. Le reazioni consentono agli ospiti e agli host di rispondere con emoji, mentre le risposte rapide suggerite dall’IA aiutano gli host a rispondere istantaneamente alle domande più comuni.
  • Inviti a viaggi: una volta prenotato un viaggio l’ospite può invitare altri utenti a unirsi a lui, inviando delle cartoline digitali illustrate da artisti di tutto il mondo. Tutti i partecipanti riceveranno i dettagli della prenotazione tra cui l’indirizzo completo, la password del Wi-Fi e le istruzioni per il check-in.

Migliorie per gli host

La 2024 Summer Release include anche diversi aggiornamenti per gli host, basati sui feedback che ci hanno fornito. E’ stata ampliata la dashboard dei guadagni con grafici interattivi delle prestazioni e report dei guadagni automatizzati. La scheda Annunci offre ora agli host un maggiore controllo durante la creazione e la modifica di un tour fotografico per mostrare il loro spazio. Infine, è stato aggiunto un modo semplice per passare rapidamente dal lato dell’ospite a quello dell’host e viceversa.

Aggiornamenti già disponibili in tutto il mondo

Icone e le nuove funzionalità per i viaggi di gruppo sono disponibili a partire da oggi. È inoltre possibile avere accesso alle migliorie per gli host da subito iscrivendosi al programma Anteprima Airbnb dall’applicazione.

TUTTE LE INFO A QUESTO LINK https://www.airbnb.it/release

DICHIARAZIONE REDDITI 2024

Modalità di compilazione dei modelli 730 e Redditi PF per gli host non professionali del settore extralberghiero. Come regolarizzare, quali quadri compilare e calendario completo adempimenti

Con l’arrivo del 730 precompilato, inizia la stagione fiscale 2024 ed è arrivato il momento di dichiarare i redditi del 2023. Extralberghiero.it dedica ben quattro articoli alle novità fiscali per host e property manager.
Le date fiscali più importanti per il 2024 sono il 1° Luglio (saldo e primo acconto) e il 2 Dicembre (secondo acconto) come da calendario con tutte le scadenze fiscali per le attività turistiche che riportiamo in questa pagina. Per le dichiarazioni quest’anno bisogna tenere conto anche delle ritenute subite da Airbnb e Booking nel 2024, che avranno effetti sugli acconti 2024 (v. paragrafo Acconti).

# La scadenza di presentazione del modello Redditi PF è stata modificata per il 2024 al 15 Ottobre

730 o REDDITI PF?

Oltre ai contribuenti con un sostituto d’imposta (dipendenti, collaboratori senza partita Iva e pensionati) che possono presentare il modello 730, anche altri soggetti, compresi gli host titolari di locazioni turistiche e strutture ricettive non imprenditoriali, possono presentare il 730 senza sostituto d’imposta.
Queste categorie sono escluse comunque dal modello 730 se hanno una partita Iva attiva o producono altri redditi che non sono dichiarabili col 730.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti con redditi per i quali è dovuta un’imposta superiore ad euro 10,33, non c’è quindi nessun esonero o esenzione per i redditi da locazione breve.
Sono comunque obbligati alla dichiarazione dei redditi i titolari di partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

QUANDO SI PRESENTA? QUANDO SI PAGA?

Il modello 730 si presenta dal mese di Aprile al 30 Settembre. Il modello 730 con sostituto prevede pagamento o rimborso immediato, nel corso della mensilità (da Luglio a Settembre) in cui viene conguagliato con la retribuzione o la pensione, mentre il 730 senza sostituto si paga con F24.
Il modello Redditi PF si presenta fino al 15 Ottobre e le imposte risultanti da questa dichiarazione si pagano entro il 1° Luglio con il modello F24 (saldo e primo acconto) e il 2 Novembre (secondo acconto).

ACCONTI: COME RIDURLI

E’ possibile ridurre gli sgraditi acconti, che sommati al saldo, soprattutto nel primo anno di attività o in ogni momento di crescita, riducono il reddito netto effettivo degli host? Innanzitutto, attenzione perché in automatico gli acconti vengono calcolati da tutti i software fiscali col metodo storico.
Per calcolare l’acconto 2024 col metodo previsionale, occorre fare una stima (attendibile) dei propri redditi del 2024, considerando tutti gli incassi dell’anno fino alla data del pagamento del primo acconto (1° Luglio).
E’ possibile ridurre l’acconto solo se il 2024 ha minori incassi rispetto al 2023. Stessa verifica va fatta a Novembre, per calcolare il secondo acconto da versare il 2 Dicembre, considerando undici mesi del reddito annuale 2024.
E’ possibile ridurre o azzerare gli acconti anche se si hanno ritenute sull’intero reddito 2024 dai portali OTA o dai property manager.
Inoltre, gli acconti possono essere omessi del tutto o ridotti quando si cambia regime (ad esempio se nel 2023 ho solo redditi da immobili da locazioni turistiche non imprenditoriali e nel 2024 apro una partita Iva in regime forfettario e converto le LT in CaV o altre strutture imprenditoriali, non dovrò pagare acconti 2024 per cedolare secca o per Irpef).
Per entrambe le situazioni degli acconti (stima degli acconti col metodo previsionale e omissione/riduzione acconti per cambio di regime) è suggeribile consultare il proprio commercialista.

LA METAMORFOSI DEI REDDITI DA LOCAZIONE BREVE

La tassazione dei redditi degli alloggi ad uso turistico dipende dal titolo di possesso:

  • Se si è proprietari e gestori di una LT, si producono redditi da immobili, che possono essere tassati con cedolare secca oppure con Irpef (senza deduzione dei costi oltre alla deduzione forfettaria del 5%). COME DICHIARARE: i redditi da locazione vanno dichiarati nel quadro RB del modello Redditi PF e nel quadro B del modello 730.
  • se si è sublocatori di una LT (conduttori/comodatari/usufruttuari), si producono redditi diversi (da sublocazione), che possono essere tassati con cedolare secca oppure con Irpef (con deduzione dei costi inerenti*). COME DICHIARARE: i redditi da sublocazione vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF e nel quadro D del modello 730.

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE NON IMPRENDITORIALI
Le strutture ricettive extralberghiere non imprenditoriali (tipicamente CaV e B&B), nelle Regioni in cui prevedono servizi (e basta la pulizia o il cambio di biancheria obbligatorio), producono redditi diversi e in particolare “redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente”, a cui la cedolare secca non è applicabile.
La tassazione delle strutture extralberghiere non imprenditoriali con servizi è esclusivamente con Irpef con deduzione dei costi inerenti*.
COME DICHIARARE: i redditi da attività commerciali non esercitati abitualmente vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF e nel quadro D del modello 730.

COSTI INERENTI

* I principali costi inerenti che possono dedurre dall’imponibile Irpef i titolari di LT in sublocazione, comodato e usufrutto, e i titolari di strutture extralberghiere non imprenditoriali sono:

  • utenze domestiche;
  • condominio (se intestato);
  • canone di locazione;
  • biancheria e pulizia;
  • commissioni del portale OTA;
  • commissioni del property manager;
  • costo delle transazioni finanziarie;
  • mobilio per l’attività turistica.

(N.B.: questi costi possono essere dedotti solo dall’imponibile Irpef e mai dalla cedolare secca, e solo a condizione che i documenti di spesa (fatture, ricevute) siano intestati al titolare dell’attività e siano relativi al 2023)

REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NON VERSATE PER GLI ANNI PRECEDENTI

Un breve riepilogo della situazione per chi non ha versato le imposte sui redditi da locazione breve e da strutture ricettive negli anni precedenti:

  1. Airbnb ha regolarizzato solo le proprie mancate ritenute per il 2017-2021. Questo non regolarizza le situazioni dei singoli host che non hanno versato imposte.
  2. I redditi non dichiarati dagli host dal 2017 in poi potranno ancora essere accertati dal Fisco per molti anni (v. tabella seguente).
  3. Il termine per gli host per regolarizzare le imposte non versate negli anni precedenti non è scaduto il 28/2/2024, ma è ancora possibile regolarizzare.
  4. Le azioni necessarie per regolarizzare dipendono dalla situazione individuale di ogni host e dalle dichiarazioni presentate o omesse.

RAVVEDIMENTI

Questa è la prima stagione fiscale in cui il Fisco conosce già i dati 2023 di tutti gli host e dei property manager. Il 29 febbraio infatti sono arrivati all’Agenzia delle Entrate dagli altri Stati europei i dati DAC7 delle grandi piattaforme (Airbnb, Booking etc.), che si sommeranno a quelli già trasmessi in Italia col DAC7, con le certificazioni CU e le comunicazioni CLB da tutti gli intermediari. Oggi è praticamente impossibile per gli host presenti sui portali, anche piccoli, evadere le tasse, e sono infatti in corso un grande numero di regolarizzazioni fiscali.
Il ravvedimento operoso consente di ridurre notevolmente (al 6% max) le sanzioni, a condizione di versare imposta e sanzioni prima di ricevere un accertamento.
Per il calcolo del ravvedimento e la compilazione degli F24, come pure per la presentazione di dichiarazioni dei redditi ordinarie, integrative o tardive, si raccomanda di consultare il proprio commercialista di fiducia.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
Tratto da https://www.extralberghiero.it/come-dichiarare-i-redditi-delle-locazioni-turistiche-e-delle-strutture-extralberghiere-edizione-2024/7149/

FLAT TAX INCREMENTALE AL 15%

Risparmi fino a 11 mila euro per la nuova tassa piatta. Vantaggi per ora limitati all’anno 2023

Una delle poche novità interessanti per i redditi 2023, passata inosservata ma effettivamente conveniente, è la flat tax incrementale al 15%, una agevolazione riservata alle persone fisiche con partita Iva che non applicano il regime forfettario.
La flat tax incrementale si applica infatti solo alle persone fisiche con partita Iva (ditte individuali e professionisti), soggetti alla tassazione ordinaria Irpef. Non ci sono limitazioni di categorie ATECO nell’applicazione della tassa piatta, che quindi nel settore extralberghiero può essere utilizzata sia per property manager che per host imprenditoriali, purché persone fisiche e non società. L’agevolazione riguarda solo l’anno d’imposta 2023, quindi l’opzione per la flat tax va fatta nelle dichiarazioni modello Redditi PF 2024.

Il beneficio fiscale della flat tax incrementale consiste nel tassare una parte del reddito Irpef a un’imposta sostitutiva al 15%, al posto delle aliquote Irpef che vanno dal 23% al 43%, escludendo anche su quella parte di reddito le addizionali. Dalla differenza va detratta una franchigia del 5% del reddito dell’anno di riferimento più alto.

La base imponibile agevolabile a cui applicare la flat tax ha un importo massimo di 40mila euro.
Per determinare l’agevolazione, va calcolata la differenza tra il reddito 2023 e il più alto tra i redditi dichiarati dallo stesso soggetto negli anni 2020, 2021 e 2022 (se il soggetto era in attività).

Il fatto che buona parte del periodo di riferimento (anni dal 2020 al 2022) faccia parte del periodo pandemico può essere un vantaggio, perché quegli anni hanno tendenzialmente redditi più bassi.

Se il reddito 2023 è più elevato dei redditi degli anni precedenti, è possibile ottenere i vantaggi dalla flat tax. Se invece il reddito 2023 è più basso dei redditi 2020, 2021 e 2022, la flat tax non è applicabile.

La flat tax può essere anche un salvagente per il forfettario che è fuoriuscito durante il 2023 dal regime forfettario, avendo superato i 100.000 euro, e si trova quindi soggetto agli obblighi Irpef ed Iva.

ESEMPIO:
Reddito 2023: 200.000 euro
Reddito 2022: 80.000 euro
Reddito 2021: 70.000 euro
Reddito 2020: 60.000 euro
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022: 120.000 euro
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (2022): 4.000 euro
Reddito soggetto a flat tax incrementale (15%): 116.000 euro e quindi 40.000 (limite massimo di reddito soggetto alla flat tax)
Reddito che resta nel reddito complessivo Irpef: 160.000 euro

Flat tax incrementale = 15% su 40.000 = 6.000 euro
Risparmio d’imposta con la flat tax = 11.200 euro

(le imposte su 200.000 euro sarebbero state 78.900 euro e sono state ridotte a 67.700 euro)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA FLAT TAX
Per accedere alla flat tax incrementale, bisogna aver svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento (2020-2022).
In caso di inizio dell’attività successivamente all’1/1/2020, il calcolo per individuare il maggior reddito va fatto ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno, e confrontando il dato con i redditi del triennio.
(esempio: se nell’anno 2020 il soggetto è stato attivo solo 6 mesi, il reddito 2020 utile per il calcolo della flat tax si otterrà raddoppiando il reddito 2020 effettivo).

ASPETTI TECNICI
L’opzione per la flat tax incrementale va fatta direttamente in dichiarazione e per il versamento è stato introdotto* un nuovissimo codice tributo: 1731: “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale.
* (Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 18/4/2024)

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

tratto da https://www.extralberghiero.it/flat-tax-incrementale-al-15-per-le-imprese-dellextralberghiero/7236/

IL CIN E’ UN PROVVEDIMENTO SPOT

In allegato l’articolo con cui il nostro Presidente Edoardo Nestori commenta l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale da parte del governo