NUOVA LOCAZIONE TURISTICA IMPRENDITORIALE: vantaggi

Il 2025 per il turismo extralberghiero italiano il 2025 sarà sicuramente l’anno della LTI, la locazione turistica imprenditoriale, forma di alloggio che può dare benefici fiscali e semplificazione autorizzativa a tutte le categorie dell’hospitality:

  1. soggetti Iva (società e ditte)
  2. soggetti in regime forfettario
  3. persone fisiche che desiderino avviare attività imprenditoriale

La LTI è stata pazientemente nascosta per quattordici mesi fra le pieghe del Decreto Anticipi per trovare piena applicazione solo da pochissimi giorni, esattamente dal 1° Gennaio 2025.
Il DL 145/2023 aveva finora portato alle locazioni turistiche novità come CIN, BDSR estintori e rilevatori di gas, che secondo il legislatore riusciranno ad “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità“, ma che per ora per gli operatori rappresentano importanti complicazioni.
L’art. 13-ter comma 8 del decreto dispone che chiunque esercita l’attività di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di SCIA presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
ESENZIONE IVA

Il rilancio della Locazione Turistica Imprenditoriale apre la possibilità per gli host professionali e i property manager che operano in rent-to-rent, di operare in esenzione Iva, un considerevole vantaggio per i soggetti Iva (società e anche ditte individuali con tassazione Irpef).
Per le LTI è possibile anche per società e ditte non applicare l’Iva alle tariffe di alloggio (*), ma solo nei casi in cui non vengono offerti servizi aggiuntivi:

  • colazione
  • cambio di biancheria o pulizia durante il soggiorno degli ospiti
  • somministrazione di pasti (compresi i “kit di benvenuto”)
  • auto a noleggio
  • servizi di guide turistiche o di interpreti
  • pickup (trasporto passeggeri)
  • servizi vari di concierge

Prima di convertire il proprio portafoglio di strutture ricettive in LTI, le società e le ditte individuali dovranno verificare se l’attività svolta si limita ad essere una mera gestione immobiliare (e pertanto può non applicare l’Iva al 10% alle tariffe), oppure è una prestazione di servizi di tipo “alberghiero” con Iva.

VANTAGGI PER I FORFETTARI

Per effetto anche dei nuovi codici Ateco 2025 validi dal 1° Gennaio, per una partita Iva in regime forfettario i vantaggi nel passare dagli attuali codici del settore immobiliare 68.20.01 e 68.32.00 alla locazione turistica imprenditoriale 55.90.00 (**) sono enormi: tassazione più che dimezzata (il coefficiente di redditività passa dall’86% al 40%). Con la riduzione contributiva 2025, i vantaggi sono ancora maggiori nel passaggio alla LTI (calcoli di convenienza fiscale nel nostro articolo).

VANTAGGI RISPETTO ALLA CEDOLARE SECCA

Sempre nel nostro articolo con le novità 2025, abbiamo quantificato in 95 mila euro il risparmio fiscale massimo in dieci anni per chi passa dalla cedolare secca al 21% alla LTI. Il vantaggio cresce fino a 138 mila euro in dieci anni, considerando l’aliquota al 26% per le locazioni brevi.

LA NUOVA MODULISTICA

Il 18 Dicembre 2024 la Conferenza Unificata, composta da Regioni, Province e Comuni, ha raggiunto un accordo approvando due moduli standardizzati per la semplificazione prevista dal PNRR per le attività turistiche, scaricabili nei link a fine articolo: quello per la SCIA della Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale e quello per la Comunicazione di variazione della SCIA delle strutture ricettive.

Dei due, il primo è molto interessante e rappresenta una standardizzazione dei formati per la LTI dei vari SUAP comunali, ma non solo. Nella articolatissima normativa locale del turismo, la locazione turistica imprenditoriale non era ammessa in alcuni territori prima dell’attuazione dell’art. 8 del DL Anticipi, che come sappiamo è slittata fino al 1° Gennaio 2025. Una delle caratteristiche del Modulo nazionale SCIA LTI è costituita dall’assenza di asseverazione da parte del tecnico: è richiesta solo la planimetria dell’immobile da avviare.

GLI STEP PER L’APERTURA O LA CONVERSIONE

La nuova classificazione ATECO 2025 sarà operativa dal 1° Aprile.
Se si avvia ora l’attività di LTI, può essere utilizzato temporaneamente sia nell’attribuzione della partita Iva che in registrazione in Camera di Commercio il codice Ateco 68.20.01, per poi modificarlo dal 1° Aprile in 55.90.00.
Se invece l’impresa è già attiva, continuerà ad utilizzare i codici Ateco attuali, per aggiungere il 55.90.00 da Aprile.

NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI

Per la LTI nessuna differenza rispetto alla LT non imprenditoriale: anche per questa forma di attività sono obbligatori gli estintori e i rilevatori di gas.

Modulo nazionale SCIA LTI

Modulo nazionale Variazione SCIA

Ringraziamo Sergio Lombardi Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

Tratto da https://www.extralberghiero.it/nuova-locazione-turistica-imprenditoriale-lti-2025-vantaggi-fiscali-e-autorizzativi/8240/

LINEE GUIDA PER LA LEGIONELLA

La Legionella è un agente patogeno che prolifera in ambienti acquatici naturali e artificiali, come acque sorgive e termali, fiumi, laghi, impianti idrici, piscine e vasche idromassaggio. 

In quanto patogeno, provoca malattia nell’uomo, manifestandosi in due distinti quadri clinici: la Febbre di Pontiac e la Malattia dei Legionari.

L’infezione da legionella avviene tramite aspirazione diretta di acqua o aria contaminata. Il contagio può avvenire inalando acqua contaminata proveniente ad esempio da rubinetti, docce o impianti di umidificazione.

Le strutture turistico-ricettive – come alberghi, hotel, residence, B&B, case vacanza, agriturismi, affittacamere e navi da crociera – sono certamente un gruppo di attività che presentano la tipologia di impianti che possono diffondere il batterio legionella.

Perciò, considerando le significative conseguenze sulla salute pubblica, sull’immagine e sulle possibili implicazioni legali, è fondamentale per le strutture ricettive implementare strategie preventive attraverso un’attenta valutazione e gestione del rischio legionella.

Non a caso, le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, pubblicate a Maggio 2015, (testo completo nella sezione Documenti del nostro sito) prevedono una sezione specifica per questa tipologia di strutture – vedi il punto 3.2 “Valutazione e gestione del rischio nelle strutture turistico-ricettive”.

In allegato una sintesi grafica delle linee guida nazionali, per i dettagli rimandiamo al testo completo pubblicato nel nostro sito.

HOST E CO-HOST PROFESSIONALI 2025

Codice CIN in dichiarazione, riduzione contributiva, nuovi codici Ateco e molto altro. Con la nuova locazione turistica imprenditoriale risparmi d’imposta fino a 95 mila in 10 anni

Ecco tutte le novità che riguardano gli host e i co-host con partita Iva, provenienti dalla legge di bilancio (L. 207/2024) e da altri provvedimenti recenti.

FORFETTARIO: NUOVE REGOLE

Dal 1° gennaio viene aumentato fino a 35 mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente e assimilato (da pensione e collaborazioni) per poter accedere al regime forfettario.
I forfettari non dovranno più dichiarare come compensi i rimborsi delle spese analiticamente addebitati ai committenti.
Per i forfettari, verrà infine eliminato il tetto massimo di 400 euro per l’emissione delle fatture semplificate.

CIN IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Una delle principali novità della legge di bilancio 2025 appena approvata è l’inserimento del codice CIN nelle dichiarazioni dei redditi. Il CIN sarà obbligatorio nella dichiarazione dei redditi degli host, ma anche nella certificazione unica e nella CLB (comunicazione locazioni brevi).
È prevedibile che il CIN sia inserito anche nella dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno e nel DAC7.

LA LOCAZIONE TURISTICA IMPRENDITORIALE

Approvata per legge da più di un anno con il Decreto Anticipi, la locazione turistica imprenditoriale sta finalmente trovando spazio nelle realtà comunali.
L’ultima notizia è l’introduzione della LT professionale da parte di Roma Capitale: non è una notizia solo local, visto che il numero di LT sul territorio capitolino supera le 20 mila unità, quindi il potenziale di trasformazione in locazioni imprenditoriali è importantissimo.
I vantaggi nel passare ad una locazione turistica imprenditoriale sono enormi: tassazione al 2% per i primi cinque anni, poi al 6%, a cui va aggiunta solo la contribuzione INPS, che con la nuova riduzione è limitata al 4,80% per i primi tre anni.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 50%

La riduzione contributiva nel 2025 passa al 50% e consentirà ai titolari di partita Iva un minor carico a livello di contributi INPS. L’agevolazione prevede che le partite Iva (forfettarie e ordinarie) iscritte per la prima volta nel 2025 alla gestione artigiani e commercianti possano chiedere una riduzione contributiva al 50% per 36 mesi (3 anni). La riduzione al 50% si applica anche per i titolari di quote societarie (soci) entrati in una società tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. La riduzione contributiva al 50% è alternativa rispetto alle altre agevolazioni esistenti (35% e riduzione per anzianità).

RIMBORSI SPESE DI ALLOGGIO SOLO SE TRACCIABILI

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di viaggio, comprese quelle di alloggio, che dal 2025 saranno deducibili per i nomadi digitali o rimborsabili dal datore di lavoro degli smart worker, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento ammessi: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Ne consegue che non sono più ammessi i pagamenti in contanti per quella categorie di viaggiatori, mentre si applicano i normali limiti ai pagamenti in contanti per tutti gli altri ospiti.

CODICI ATECO 2025 PER STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025. Fra i nuovi codici di attività, non sarà più valido il 55.20.51 che fino al 31/12/2024 comprendeva Affittacamere, Case Vacanze e Bed&Breakfast.

Viene introdotta la nuova categoria 55.20.42 Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, che sembra comprendere anche gli affittacamere, che spariscono come termine nella nuova classificazione.

Per i Bed and breakfast, nuovo codice 55.20.41 che così si differenzia dalle CaV.

Probabilmente il nuovo codice 55.90.00 Altri servizi di alloggio (descrizione NACE: Other accommodation) sarà dedicato alla locazione turistica imprenditoriale. Nelle prossime settimane ed entro marzo verranno rese note le descrizioni dei nuovi codici Ateco e forniremo informazione completa. Altre informazioni nel nostro articolo su Ateco 2025.

Tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare già nelle dichiarazioni dei redditi di Giugno 2025 i nuovi codici attività Ateco 2025. Questo sarà importante anche per il coefficiente di redditività dei forfettari, che determinano la percentuale di imponibilità dei compensi/ricavi lordi.
Se il contribuente volesse comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà modificare il proprio codice Ateco all’anagrafe tributaria e in Camera di Commercio (se iscritto).

Ringraziamo Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy.

Tratto da https://www.extralberghiero.it/host-e-co-host-professionali-tutte-le-novita-2025/8188/