NUOVI CODICI ATECO 2025

La nuova classificazione Ateco 2025 rivoluziona i codici del settore turistico e introduce nuove categorie di attività

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.
Vediamo insieme le novità.

Codice ATECO PROPERTY MANAGER

Attualmente non esiste un codice Ateco per i property manager, che si inquadrano in modo vario ed improprio come Amministratori di condominio (68.32.00), come CaV (55.20.51), come servizi di prenotazione (79.90.19), o in altri codici ancora meno appropriati.

Con Ateco 2025 viene istituita la nuova categoria 55.40.00 Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio.
Già qualcuno si sta prendendo il merito di questa novità, ma riteniamo sia un semplice prendere atto da parte dell’Istat dell’esistenza della attività economica di intermediazione turistica che viene svolta ormai da migliaia di soggetti. Fiscalmente il nuovo codice 55.40.00 è il più conveniente, con un coefficiente di redditività del 40%.
Poiché resta attiva la categoria 68.31.00 degli Agenti immobiliari, si può pensare che la 55.40.00 possa essere applicata ai Property Manager. La descrizione inglese NACE non aiuta, perché è analoga: Intermediation service activities for accommodation.
Se fosse confermato, per rendere quella del PM una professione riconosciuta, mancano ancora altri elementi, come l’albo, l’ordinamento della professione, i requisiti di ingresso e il codice deontologico.

Codice ATECO CASE VACANZE

Viene introdotta la nuova categoria 55.20.42 Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, che sembra comprenda anche gli affittacamere, che spariscono come termine nella nuova classificazione.

Codice ATECO BED&BREAKFAST

Nuovo codice 55.20.41 Bed and breakfast che così si differenzia dalle CaV.

Codice ATECO LOCAZIONE TURISTICA IMPRENDITORIALE

La grande assente dalla classificazione attuale è la locazione turistica imprenditoriale, prevista anche dal Decreto anticipi (quello del CIN e degli estintori), ma non ancora codificata con un suo codice Ateco. Probabilmente il nuovo codice 55.90.00 Altri servizi di alloggio (descrizione NACE: Other accommodation) sarà dedicato alla locazione turistica imprenditoriale.

I nuovi codici Ateco validi dal 1/1/2025

ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI FISCALI
Tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare per le dichiarazioni dei redditi di Giugno 2025 i nuovi codici attività Ateco 2025. Questo sarà importante anche per il coefficiente di redditività dei forfettari, che determinano la percentuale di imponibilità dei compensi/ricavi lordi.
Se il contribuente volesse comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà modificare il proprio codice Ateco all’anagrafe tributaria e in Camera di Commercio (se iscritto).

ADEMPIMENTI STATISTICI
Dal 1° aprile 2025 tutte le imprese possono verificare l’attività economica svolta rispetto alla nuova classificazione Ateco 2025, tramite l’accesso al link https://imprese.istat.it/
L’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata.

IMPATTI CONTRIBUTIVI

La riduzione contributiva del 35%, che consente di ridurre il carico contributivo Inps al solo 6,24% effettivo per i titolari di Affittacamere in regime forfettario, veniva spesso contestata da parte degli Uffici Inps, se applicata a Case Vacanze e Bed&Breakfast imprenditoriali. Con la nuova differenziazione, sicuramente i B&B saranno esclusi dalla riduzione contributiva.

ALTRI CODICI ATECO PER IL TURISMO

Ateco 2025 sarà una vera e propria rivoluzione: cambiano anche i codici di Agriturismo, Ostelli, Campeggi, Villaggi turistici. Entrano il Glamping, i Marina Resort e le Case religiose di ospitalità.

Codice Ateco CASE per FERIE

Con la vecchia classificazione, le Case ferie rientravano nel 55.20.51 delle CaV, mentre ora con l’Ateco 2025 vengono introdotti due nuovi codici, che probabilmente comprendono le Case ferie:

55.20.31 Case religiose di ospitalità

55.20.32 Altre case sociali di ospitalità

Codice Ateco AGRITURISMO

Prende il 55.20.51, vecchio codice Ateco di Affittacamere, CaV e B&B

Codice Ateco OSTELLI

Prende il codice 55.20.10 Ostelli, che prima era dei villaggi turistici.

Codice Ateco CAMPEGGI

Viene ampliata la categoria 55.30, che prima aveva un unico codice e adesso invece prevede varie attività. Interessante il riconoscimento del Glamping e dei Marina resort.

55.30.01 Campeggi

55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping

55.30.03 Aree attrezzate per veicoli ricreazionali

55.30.04 Marina resort

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

Tratto da https://www.extralberghiero.it/dal-2025-nuovi-codici-ateco-per-property-manager-cav-e-bb/8030/

RITENUTE BOOKING 2024-2025

Il terremoto fiscale iniziato a gennaio 2024 per gli host non accenna a placarsi: dopo Airbnb, ora è il turno di Booking di regolarizzare la posizione fiscale per le locazioni turistiche iscritte al portale. L’operazione riguarda decine di migliaia di host e, per la sua larga scala e per la delicatezza dell’argomento tasse, rischia di creare insoddisfazione fra i locatori brevi.

APPLICAZIONE DELLE RITENUTE

Da numerose testimonianze, emerge che la ritenuta viene spesso attivata in modo impreciso da Booking, sia per quanto riguarda la percentuale esatta del 21%, non sempre rispettata al centesimo, che per le strutture a cui viene applicata o per le quali viene esclusa.
Attualmente, in uno stile più insiemistico che normativo, le condizioni di applicazione delle ritenute sono riepilogate così su https://partner.booking.com/it/aiuto/commissioni-fatture-e-tasse/tasse-locali/informazioni-sulla-trattenuta-delle-imposte-gli :

  • Affitti da uno a quattro immobili residenziali, accatastati come abitazione e appartenenti quindi alle categorie dalla A1 alla A11, eccetto la A10 (uffici).
  • Non offri nessun servizio aggiuntivo come colazione, pranzo, cena, mezza pensione/pensione completa, noleggio auto o organizzazione di tour.
  • Non hai un numero di partita IVA, oppure non ce lo hai fornito.

IL TESTO DI BOOKING

Risulta evidente per le numerose imprecisioni che il testo pubblicato sulla pagina di Booking sia stato tradotto dall’inglese all’italiano (e magari tradotto prima dall’italiano all’inglese dai consulenti italiani di Booking o da un loro ufficio):
“La certificazione verrà inviata entro tre mesi dalla fine dell’anno di calendario e potrai usarla per ottenere un credito d’imposta in fase di dichiarazione dei redditi.
In realtà, il termine della certificazione CU è il 16 Marzo, e le ritenute tecnicamente non danno un credito d’imposta, parola che nel linguaggio fiscale italiano riguarda altre situazioni.
Calendar year (anno di calendario) è un termine tecnico che serve a specificare che l’anno fiscale coincide con l’anno solare, cosa che non avviene sempre (ad esempio in UK, Sud Africa e Australia le date dell’anno fiscale sono diverse da quelle solari 1° gennaio-31 dicembre).

Anche la sezione “Opzioni per la ritenuta fiscale” (Trattenuta automatica o Richiesta di pagamento mensile)èimprecisa: secondo il DL 50/2017 (anche nota come “Legge Airbnb”), non è possibile fare opzioni, la ritenuta va comunque applicata ai redditi da locazione breve, ed esclusa per le strutture ricettive (locazione + servizi).
Secondo il testo, invece “I partner verranno suddivisi in 2 categorie: “nell’ambito” e “fuori ambito” di applicazione della ritenuta“, ciò solo sulla base di una partita Iva, senza entrare nel merito del codice Ateco o della effettiva forma di alloggio certificata dalla SCIA/CIA.

IL RECUPERO DELLE RITENUTE NON VERSATE

Già queste notizie avevano agitato l’ambiente degli host, ma due recenti comunicazioni di Booking stanno togliendo il sonno agli iscritti al portale olandese:

  1. La conclusione delle nostre recenti discussioni con le autorità fiscali italiane durante l’indagine sugli affitti brevi è che avremmo dovuto applicare la ritenuta nell’anno fiscale 2024, ma non l’abbiamo fatto. Pertanto ora verseremo queste tasse al fisco italiano e recupereremo l’importo corrispondente da te. Ti contatteremo all’inizio dell’anno prossimo per condividere maggiori informazioni in merito.
  2. Abbiamo versato l’imposta per tuo conto nei mesi da gennaio a luglio 2024, e ora te ne chiediamo la restituzione con il metodo di pagamento da te scelto. Per il periodo che va da gennaio a luglio 2024, per la struttura con codice ID …. abbiamo versato un totale di EUR …. Cosa devi fare? Il 13 gennaio 2025 ti invieremo una richiesta di pagamento per ciascun mese, da gennaio a luglio 2024, per l’importo corrispondente all’imposta sul reddito. Riceverai pertanto da una a sette richieste di pagamento, in base al numero di mesi in cui rientravi nell’ambito di applicazione della ritenuta fiscale sugli affitti brevi.

Le parole indicano con grande probabilità una avvenuta transazione fra Booking e l’Agenzia delle Entrate, che ha chiuso l’inchiesta fiscale sulle mancate ritenute. Booking sembra essere stato costretto a versare al Fisco ancor prima di poter trattenere le imposte.
In molti si chiedono (e ci chiedono) se sia legittimo da parte di Booking trattenere nel 2025 le tasse per il 2024 dai compensi agli host, o addirittura chiedere pagamenti con bonifico.

Per questo abbiamo verificato le regole con un FACT CHECKING:

1) E’ LECITO EFFETTUARE RITENUTE SUI REDDITI DEL 2025 PER COPRIRE RITENUTE DEL 2024?

Se l’intermediario (Booking) ha già versato le imposte al Fisco, può rivalersi sul singolo iscritto ai sensi del DL 50/2017 che all’art. 4 comma 5 prevede che se i portali incassano, “operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta …e provvedono al relativo versamento …. e alla relativa certificazione“.

Il fatto che la ritenuta non sia stata tempestiva non impedisce al sostituto di operarla nel 2025, se c’è ancora rapporto con un determinato host che è ancora iscritto.
Inoltre, la definizione di sostituto d’imposta è disciplinata da un altro provvedimento, il DPR 600/1973, che viene qui applicato per analogia.

2) E’ LECITO RICHIEDERE ULTERIORI PAGAMENTI PER VERSARE LE TASSE?

La stessa legge (DPR 600/1973) prevede all’art. 23 comma 1 che “Nel caso in cui la ritenuta …. non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.”
Questo è il concetto della “provvista”, che è frequente nel rapporto di lavoro dipendente, quando il lavoratore non ha capienza in busta paga per le trattenute da assistenza fiscale (mod. 730).

3) SONO LEGITTIME LE RATE DA OPERARE NEL 2025?

Anche in questo caso, si applica per analogia il DPR 600: I sostituti d’imposta “devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo … il conguaglio tra le ritenute operate … e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo“.
Il fatto che il portale rateizzi nel 2025 l’imposta (fino a 7 rate) è una condizione di favore offerta agli host da Booking, per spalmare nel tempo importi che in alcuni casi sarebbero pesanti se trattenuti in unica soluzione.

PRESENZA DI ACCONTI

Nel caso siano già stati versati gli acconti 2024 (a giugno e novembre), inserendo nella prossima dichiarazione (RPF 2025 o 730/2025) acconti e ritenute Booking, la dichiarazione si chiuderà con un credito.

PAGAMENTI IN STRUTTURA: RITENUTA APPLICABILE?

Nella confusione generale, non bisogna dimenticare che le trattenute sono applicabili solo quando l’intermediario (Booking) gestisce i pagamenti. Nel caso di pagamenti in struttura, la ritenuta non deve essere effettuata da parte del portale.

Ringraziamo l’autore del testo Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

Tratto da https://www.extralberghiero.it/guida-alle-ritenute-2024-2025-di-booking-cosa-ce-da-sapere/7954/

FACCIAMO IL PUNTO SUL SELF CHECK-IN

 In Italia, il check-in online o self-check-in per le strutture ricettive è del tutto legale, ma deve essere supportato da un controllo fisico dei documenti, verificando la corrispondenza tra la foto sulla carta d’identità o passaporto e il viso della persona che si ha di fronte.

Questo controllo deve avvenire entro il limite imposto dalla legge per l’invio dei documenti alla questura. Il requisito è necessario per garantire l’identificazione corretta degli ospiti, come richiesto dalla legge per motivi di sicurezza pubblica.  una legge che risale ad anni in cui queste tecnologie non erano disponibili e ad analogie con altri settori dove l’identificazione può avvenire anche da remoto (banche online ad esempio). Oggi però abbiamo una circolare, datata 18 novembre 2024, che appare esaustiva e definitiva dell’interpretazione della norma e che alleghiamo in fondo all’articolo.

Nella circolare si legge chiaramente che le procedure di check-in da remoto non possono ritenersi “satisfattive” degli obblighi a cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive. La circolare quindi ritiene assolutamente legittimo l’utilizzo di questi dispositivi e non vi trova nessun problema di illegalità, così come non sono illegali neanche le keybox, serrature a combinazione lasciate fuori dagli appartamenti per permettere agli ospiti di recuperare la chiave. Non c’è alcun problema ad usarle, ma sono strumenti e come tali vanno usati correttamente. La circolare spiega quindi che effettuare solo l’operazione di raccolta dei dati non è sufficiente ad essere in regola con la legge ed espone a sanzioni (ammenda fino a € 206 o arresto fino a 3 mesi, come da art.17 del TULPS, e come pena accessoria ci può essere la sospensione dell’attività).

Ogni gestore deve registrare gli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo, inviando le cosiddette “schedine alloggiati” attraverso il portale. Fa eccezione chi soggiorna una sola notte, i cui dati vanno inviati entro le 6 ore successive all’arrivo. Questo processo può essere gestito manualmente inserendo i dati direttamente nel sistema, o tramite file generato da software gestionali, o automaticamente con procedure di check-in da remoto che raccolgono in anticipo i dati per le strutture che poi spediscono il file compilato o dispongono di collegamento diretto tramite API con il portale della questura. Ma in questo caso la trasmissione può avvenire, solo dopo aver fatto la verifica dei documenti di persona, “de visu”, in presenza.

Come associazione riteniamo che questa procedura, oltre a non tenere conto dell’evoluzione della tecnologia, che oggi con processi molto affidabili permette il riconoscimento delle persone al pari del controllo di persona, non garantisca nulla in termini di sicurezza. Una volta che l’ospite è stato riconosciuto, in appartamento può entrare chiunque senza possibilità di controllo. Anche se la responsabilità ricade sull’ospite, il tema sicurezza rimane e questo può accadere anche in un albergo, dove il personale alla reception si alterna, e si può entrare senza alcun controllo. Inoltre anche una semplice videochiamata con whatsapp o altre applicazioni di messaggistica sono equiparabili al riconoscimento di persona, “de visu” significa visto con i propri occhi.

Chiediamo quindi al ministero di rivedere questa norma ormai obsoleta e anacronistica, che sembra più una misura punitiva che non una reale esigenza di ordine pubblico, tant’è che all’estero non ci sono misure di questo tipo.

In allegato i decreti citati nella circolare